DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n.82
Codice dell'amministrazione digitale.
(G.U. 16 maggio 2005, n. 112 - Suppl. Ordinario n.93)
(estratto)
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 45 - Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con
qualsiasi mezzo
telematico o informatico, ivi compreso il fax, idoneo ad accertarne la
fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non
deve essere seguita da
quella del documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende
spedito dal mittente se
inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile
all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta
elettronica del destinatario
messa a disposizione dal gestore.
Articolo 46 - Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili o giudiziari
di cui all'articolo 4, comma
1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i
documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono
contenere soltanto
le informazioni relative a stati, fatti e qualita' personali previste da
legge o da regolamento e
indispensabili per il perseguimento delle finalita' per le quali sono
acquisite.
Articolo 47 - Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche
amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni
avvengono di norma
mediante l'utilizzo della posta elettronica; esse sono valide ai fini
del procedimento
amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza.
2. Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide
se:
a. sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma
elettronica qualificata;
b. ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c. ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza,
secondo quanto
previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71;
d. ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata
di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono a:
a. istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed
una casella di posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b. utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri
dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati
personali e
previa informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza
degli strumenti
utilizzati.
Articolo 48 - Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una
ricevuta di invio e di
una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica
certificata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica,
effettuata mediante la posta
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla
notificazione per mezzo
della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento
informatico trasmesso
mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se
conformi alle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68,
ed alle relative
regole tecniche.
Articolo 49 - Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di
atti, dati e documenti formati
con strumenti informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica,
duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo
informazioni anche in forma
sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o
messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o
per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti
trasmessi per via telematica si
considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di
proprieta' del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al
destinatario.
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