Art 1.
Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non
autosufficienza
1. E' attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, ai
soggetti residenti,
componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono,
nell'anno 2008,
esclusivamente i seguenti redditi indicati nel Testo Unico delle imposte
sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1;
b) pensione di cui all'articolo 49, comma 2;
c) assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere a), cbis),
d), l) e i) limitatamente agli assegni periodici indicati nell'articolo
10, comma 1,
lettera c);
d) diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l),
limitatamente ai redditi
derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
qualora percepiti
dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
e) fondiari di cui all'articolo 25, esclusivamente in coacervo con i
redditi indicati alle
lettere precedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento
euro.
2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:
a) nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si
assumono il
richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche
se non a carico
nonche' i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 12 del citato
testo unico alle
condizioni ivi previste;
b) nel computo del reddito complessivo familiare si assume il reddito
complessivo di cui
all'articolo 8 del predetto testo unico, con riferimento a ciascun
componente del nucleo
familiare.
3. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito per gli importi di
seguito indicati, in
dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli
eventuali componenti
portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al
periodo d'imposta
2007 per il quale sussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in
alternativa, la facolta'
prevista al comma 12:
a) euro duecento nei confronti dei soggetti titolari di reddito di
pensione ed unici
componenti del nucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia
superiore ad
euro quindicimila; b) euro trecento per il nucleo familiare di due
componenti, qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
c) euro quattrocentocinquanta per il nucleo familiare di tre componenti,
qualora il
reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;
d) euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti,
qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
e) euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora
il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;
f) euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti,
qualora il reddito
complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;
g) euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di
handicap per i quali
ricorrano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 1, del citato
testo unico, qualora
il reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro
trentacinquemila.
4. Il beneficio di cui al comma 1 e' attribuito ad un solo componente
del nucleo familiare
e non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della
corresponsione di prestazioni
previdenziali e assistenziali ivi inclusa la carta acquisti di cui
all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
5. Il beneficio spettante ai sensi del comma 3 e' erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600
presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b) e
c) prestano
l'attivita' lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico
o di altri
trattamenti, sulla base dei dati risultanti da apposita richiesta
prodotta dai soggetti
interessati. Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi
dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive
modificazioni, i seguenti elementi informativi:
a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici
fiscali nonche' la
relazione di parentela;
c) di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 in
relazione al reddito
complessivo familiare di cui al comma 2, lettera b), con indicazione del
relativo periodo
d'imposta.
6. La richiesta e' presentata entro il 28 febbraio 2009 utilizzando
l'apposito modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
entro dieci giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La richiesta puo'
essere effettuata
anche mediante i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali
non spetta alcun
compenso.
7. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata
presentata la richiesta
erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di
febbraio e marzo 2009,
in relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in
applicazione delle
disposizioni del comma 3.
8. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle
richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel
mese di febbraio
2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute
disponibile.
9. L'importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e' recuperato dai
sostituti d'imposta
attraverso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, deve
essere indicato
nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite di cui
all'articolo 25 dello
stesso decreto legislativo. L'utilizzo del sistema del versamento
unificato di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 da parte
degli enti pubblici di
cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e'
limitato ai soli importi
da compensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte ai vincoli della
tesoreria unica di
cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recuperano l'importo erogato dal
monte delle
ritenute disponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato
l'ammontare complessivo dei benefici corrisposti.
10. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il
30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, le richieste
ricevute ai sensi del comma 6, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in relazione
a ciascuna richiesta di attribuzione.
11. In tutti i casi in cui il beneficio non e' erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli
articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, la
richiesta di cui al comma 6, puo' essere presentata telematicamente
all'Agenzia delle
entrate, entro il 31 marzo 2009, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive
modificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando le
modalita' prescelte per
l'erogazione dell'importo.
12. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere richiesto, in dipendenza
del numero di
componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare
riferiti al periodo
d'imposta 2008.
13. Il beneficio richiesto ai sensi del comma 12 e' erogato dai
sostituti d'imposta di cui
agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600
del 1973 presso i
quali i soggetti beneficiari indicati al comma 1, lettere a), b) e c)
prestano l'attivita'
lavorativa ovvero sono titolari di trattamento pensionistico o di altri
trattamenti, sulla
base della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi del
comma 5, entro il 31
marzo 2009, con le modalita' di cui al comma 6.
14. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali e' stata
presentata la richiesta
erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di aprile
e maggio 2009, in
relazione ai dati autocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione
delle disposizioni
del comma 3.
15. Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di
presentazione delle
richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel
mese di aprile 2009.
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionistici erogano il beneficio,
secondo l'ordine di
presentazione delle richieste, nel limite del monte delle ritenute
disponibile.
16. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all'Agenzia delle
entrate, entro il
30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante i soggetti di cui
all'articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
le richieste
ricevute ai sensi del comma 12, fornendo comunicazione dell'importo
erogato in
relazione a ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita' di
cui al comma 10.
17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi del comma 12 non e'
erogato dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n.
600 del 1973, la richiesta puo' essere presentata:
a) entro il 30 giugno 2009 da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo
alla presentazione
della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche
mediante i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ai quali non spetta
compenso, indicando
le modalita' prescelte per l'erogazione dell'importo;
b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.
18. L'Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei
commi 11 e 17 lettera
a) con le modalita' previste dal decreto del direttore generale del
Dipartimento delle
entrate 29 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
20 febbraio
2001.
19. I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto
o in parte, sono
tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione
della prima
dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione. I contribuenti
esonerati dall'obbligo
di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la
restituzione del beneficio
non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento con il modello
F24 entro i
medesimi termini.
20. L'Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:
a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e
non restituiti
spontaneamente;
b) alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9,
eseguendo il
recupero degli importi indebitamente compensati.
21. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cui all'articolo 3,
comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono tenuti a
conservare per tre
anni le autocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma
5, da esibire a
richiesta dell'amministrazione finanziaria.
22. Per l'erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni,
nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze e' istituito un
Fondo, per l'anno
2009, con una dotazione pari a due miliardi e quattrocentomilioni di
euro cui si provvede
con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
23. Gli Enti previdenziali e l'Agenzia delle entrate provvedono al
monitoraggio degli
effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
comunicando i risultati al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al
Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi
di cui all'articolo-
11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Art. 2.
Mutui prima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non
possono superare il 4
per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale
eccedenza; per i nuovi
mutui, il saggio di base su cui si calcolano gli spread e' costituito
dal saggio BCE.
1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso non
fisso da
corrispondere nel corso del 2009 e' calcolato applicando il tasso
maggiore tra il 4 per
cento senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso
contrattuale alla
data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si
applica nel caso in cui
le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore.
1-bis. Anche al fine di escludere a carico del mutuatario qualunque
costo relativo alla
surrogazione, gli atti di consenso alla surrogazione, ai sensi
dell'articolo 1202 del codice
civile, relativi a mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione o la
costruzione
dell'abitazione principale, contratti entro la data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto da soggetti in favore dei quali e'
prevista la
rinegoziazione obbligatoria, sono autenticati dal notaio senza
applicazione di alcun
onorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanza
rilasciata dalla
prima banca e il contratto di mutuo stipulato dalla seconda banca devono
essere forniti
al notaio per essere prodotti unitamente all'atto di surrogazione. Per
eventuali attivita'
aggiuntive non necessarie all'operazione, espressamente richieste dalle
parti, gli
onorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ogni caso,
le banche e gli
intermediari finanziari, per l'esecuzione delle formalita' connesse alle
operazioni di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, non
applicano costi di alcun
genere, anche in forma indiretta, nei riguardi dei clienti.
2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca
per l'acquisto la
costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, ad
eccezione di quelle di
categoria A1, A8 e A9, sottoscritti o accollati anche a seguito di
frazionamento da
persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1 si applica anche ai
mutui rinegoziati
in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sul conto
di finanziamento
accessorio, ovvero, a partire dal momento in cui il conto di
finanziamento accessorio ha
un saldo pari a zero, sulle rate da corrispondere nel corso del 2009.
3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate
determinati secondo
il comma 1 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni
contrattuali dei mutui e'
assunta a carico dello Stato. Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate
sono stabilite le modalita' per la comunicazione alle banche e agli
intermediari
finanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni
disponibili presso
l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per
l'applicabilita' delle
disposizioni di cui al presente comma e le modalita' tecniche per
garantire ai medesimi
operatori l'attribuzione di un credito d'imposta, utilizzabile
esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,n. 241, e
successivemodificazioni, pari allaparte di rata a carico dello Stato ai
sensi del comma 2
e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche ai fini
dell'eventuale adozione
dei provvedimenti di cui all'articolo 12, comma 9, del presente decreto.
4. Gli oneri derivanti dal comma 3, pari a 350 milioni di euro per
l'anno 2009, sono
coperti con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
5. A partire dal 1 gennaio 2009, le banche e gli intermediari finanziari
iscritti negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
successive
modificazioni, che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per
l'acquisto
dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la
possibilita' di stipulare
tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni
di rifinanziamento
principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato
in tali contratti e'
in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione
offerte. Le banche e gli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati articoli
106 e 107 del testo
unico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive
modificazioni, sono
tenuti a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per
assicurare adeguata
pubblicita' e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative
condizioni. Le banche
e gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citati
articoli 106 e 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993,e successive
modificazioni,
trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalita' e nei termini da
questa indicate,
segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero
e ammontare dei
mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente comma e delle
relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica
la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3, del citato
testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui
all'articolo 145 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
385 del 1993.
5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l'anno 2009,
rispetto all'importo
di 350 milioni di euro di cui al comma 4, registrate all'esito del
monitoraggio di cui al
comma 3, sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, all'ulteriore
finanziamento degli assegni familiari. Con lo stesso decreto sono
ridefiniti i livelli di
reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari in maniera da
valorizzare le
esigenze delle famiglie piu' numerose o con componenti portatori di
handicap, nonche'
al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni dei titolari
di reddito di lavoro
dipendente o assimilati e i titolari di reddito di lavoro autonomo che
si siano adeguati
agli studi di settore.
5-ter. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il
sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma
1, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20
milioni di euro.
5-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle
disposizioni di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450
dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano le sanzioni pecuniarie di
cui all'articolo
144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
5-quinquies. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono
destinate ad
incrementare il Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui
all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il
regolamento
attuativo del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della
prima casa, di cui
all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 2-bis
Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione
di massimo
scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo
continuativo inferiore a
trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono
altresi' nulle le clausole,
comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla
banca per la
messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto
corrente
indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che
prevedono una
remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva
durata
dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il
corrispettivo per il servizio
di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al
tasso debitore
per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non
rinnovabile tacitamente,
in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata
dell'affidamento
richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato
al cliente con
cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo
avvenuto nello stesso
periodo, fatta salva comunque la facolta' di recesso del cliente in ogni
momento.
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle
clausole, comunque
denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca,
dipendente
dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente,
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
comunque
rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice
civile, dell'articolo 644 del
codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana
disposizioni transitorie in
relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n.
108, per stabilire
che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice
penale, oltre il quale
gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla
data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la
rilevazione del tasso
effettivo globale medio non verra' effettuata tenendo conto delle nuove
disposizioni.
3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo
entro
centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento
costituisce
giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo
unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni.
Art. 2-ter
Utilizzo del risparmio degli enti locali
1. I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno degli
enti locali nel
triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utili ai fini del
medesimo patto
di stabilita' interno per il 2009 le somme destinate ad investimenti
infrastrutturali o al
pagamento di spese in conto capitale per impegni gia' assunti, se
finanziate da risparmi
derivanti:
a) dal minore onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi
di interesse sui
mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiato
nei bilanci di
previsione;
b) dal minore onere per interessi registrato a seguito dell'utilizzo
dell'avanzo di
amministrazione disponibile per la rinegoziazione di mutui e prestiti.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con
decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il
Ministro
dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effetti
sui saldi
dell'indebitamento netto e del fabbisogno non eccedano l'importo di
cinque milioni di
euro per l'anno 2009.
Art. 3.
Blocco e riduzione delle tariffe
1. Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e
delle imprese, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al
31 dicembre 2009,
e' sospesa l'efficacia delle norme statali che, obbligano o autorizzano
organi dello Stato
ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o
tariffe a carico
di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di
inflazione ovvero ad altri
meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al
recupero dei soli
maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al
servizio idrico e ai
settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali
adeguamenti in
diminuzione. Per il settore autostradale e per i settori dell'energia
elettrica e del gas si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. Per quanto
riguarda i diritti, i
contributi e le tariffe di pertinenza degli enti territoriali
l'applicazione della disposizione
di cui al presente comma e' rimessa all'autonoma decisione dei
competenti organi di
governo.
2. Ferma restando la piena efficacia e validita' delle previsioni
tariffarie contenute negli
atti convenzionali vigenti, limitatamente all'anno 2009 gli incrementi
tariffari
autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sono applicati a
decorrere dal 1 maggio
2009.
3. Entro il 30 aprile 2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da formularsi entro il 28 febbraio 2009,
sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono approvate misure finalizzate a
creare le
condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento,
fermo restando
quanto stabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.
4. Fino alla data del 30 aprile 2009 e' altresi' sospesa la riscossione
dell'incremento del
sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradali decorrente dal 1°
gennaio 2009, cosi'
come stabilito dall'articolo 1, comma 1021, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. All'articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008,
n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo le parole
«alla data di entrata
in vigore del presente decreto» e' aggiunto il seguente periodo: «Le
societa'
concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il
concedente una
formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di
pedaggio
basata su di una percentuale fissa, per l'intera durata della
convenzione, dell'inflazione
reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che
sulle componenti per
la specifica copertura degli investimenti di cui all'articolo 21, del
decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n.
47, nonche' dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva
approvata con
deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del
25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il
parametro X
della direttiva medesima.».
6. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito
con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 84, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
b) i commi 87 e 88 sono abrogati; 6-bis. All'articolo 21 del
decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a
comunicare al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarie
che intende
applicare nonche' la componente investimenti del parametro X relativo a
ciascuno dei
nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica
della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una
sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle
finanze, i quali, di concerto, approvano o rigettano le variazioni
proposte con
provvedimento motivato nei quindici giorni successivi al ricevimento
della
comunicazione. Il provvedimento motivato puo' riguardare esclusivamente
le verifiche
relative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionale
e dei relativi
conteggi, nonche' alla sussistenza di gravi inadempienze delle
disposizioni previste dalla
convenzione e che siano state formalmente contestate dal concessionario
entro il 30
giugno precedente.»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
7. All'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come
modificato
dall'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive
modificazioni, la
lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) mantenere adeguati
requisiti di solidita'
patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; ».
8. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas effettua un particolare
monitoraggio
sull'andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitura
dell'energia
elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alla diminuzione del
prezzo dei prodotti
petroliferi; entro il 28 febbraio 2009 adotta le misure e formula ai
Ministri competenti le
proposte necessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie
fruiscano dei vantaggi
derivanti dalla predetta diminuzione.
9. La tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui al
decreto del
Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e' riconosciuta anche ai clienti
domestici presso i
quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute,
tali da richiedere
l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia
elettrica,
necessarie per il loro mantenimento in vita. A decorrere dal 1 gennaio
2009 le famiglie
economicamente svantaggiate aventi diritto all'applicazione delle
tariffe agevolate per
la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione
della spesa per
la fornitura di gas naturale. La compensazione della spesa tiene conto
della necessita' di
tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali ed e'
riconosciuta in forma
differenziata per zone climatiche, nonche' in forma parametrata al
numero dei
componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione
della spesa al
netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento.
Per la fruizione
del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al comune di
residenza
un'apposita istanza secondo le modalita' stabilite per l'applicazione
delle tariffe
agevolate per la fornitura di energia elettrica. Alla copertura degli
oneri derivanti, nelle
regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinate le
risorse stanziate ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 26 e
dell'articolo 14, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fatta
eccezione per 47
milioni di euro per l'anno 2009, che continuano ad essere destinati alle
finalita' di cui al
citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del 2007.
Nella eventualita' che
gli oneri eccedano le risorse di cui al precedente periodo, l'Autorita'
per l'energia
elettrica ed il gas istituisce un'apposita componente tariffaria a
carico dei titolari di
utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa
conguaglio
settore elettrico e stabilisce le altre misure tecniche necessarie per
l'attribuzione del
beneficio.
9-bis. L'accesso alla tariffa agevolata per la fornitura di energia
elettrica e il diritto
alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9,
sono riconosciuti
anche ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico con
indicatore della
situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro.
10. In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e
dei suoi effetti
anche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantire
minori oneri per
le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzo dell'energia elettrica,
entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il
Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas,
conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e i connessi tempi
di attuazione, ivi
compreso il termine finale di cui alla lettera a), ai seguenti principi:
a) il prezzo dell'energia e' determinato, al termine del processo di
adeguamento
disciplinato dalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di
vendita offerti sul
mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dal Gestore
del mercato
elettrico, con precedenza per le forniture offerte ai prezzi piu' bassi
fino al completo
soddisfacimento della domanda;
b) e' istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, un
mercato
infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di
aggiustamento, che
si svolge tra la chiusura del mercato del giorno precedente e l'apertura
del mercato dei
servizi di dispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione di
tutti gli utenti
abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sara'
determinato in base a
un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati
potranno
presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a
prezzi e
quantita';
c) fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi,
regolamenti o altri
provvedimenti delle autorita', il Gestore del mercato elettrico mantiene
il riserbo sulle
informazioni relative alle offerte di vendita e di acquisto per un
periodo massimo di
sette giorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti,
sulle loro manutenzioni
e indisponibilita' sono pubblicate con cadenza mensile;
d) e' attuata la riforma del mercato dei servizi di dispacciamento, la
cui gestione e'
affidata al concessionario del servizio di trasmissione e
dispacciamento, per consentire
di selezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire la
sicurezza del sistema
elettrico in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al
sistema,
attraverso una valorizzazione trasparente ed economicamente efficiente.
I servizi di
dispacciamento sono assicurati attraverso l'acquisto delle risorse
necessarie dagli
operatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento il prezzo
dell'energia sara'
determinato in base ai diversi prezzi offerti in modo vincolante da
ciascun utente
abilitato e accettati dal concessionario dei servizi di dispacciamento,
con precedenza
per le offerte ai prezzi piu' bassi fino al completo soddisfacimento del
fabbisogno;
e) e' attuata l'integrazione, sul piano funzionale, del mercato
infragiornaliero di cui alla
lettera b)con il mercato dei servizi di dispacciamento di cui alla
lettera d), favorendo
una maggiore flessibilita' operativa ed efficienza economica attraverso
un meccanismo
di negoziazione continua delle risorse necessarie.
10-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per
l'energia elettrica e il
gas, in considerazione di proposte di intervento da essa segnalate al
Governo, adotta
misure, di carattere temporaneo e con meccanismi di mercato, per
promuovere la
concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati.
10-ter. A decorrere dall'anno 2009, l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas invia al
Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno,
una segnalazione
sul funzionamento dei mercati dell'energia, che e' resa pubblica. La
segnalazione puo'
contenere, altresi', proposte finalizzate all'adozione di misure per
migliorare
l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di
formazione del
prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del
mercato. Il
Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno
successivo, puo'
adottare uno o piu' decreti sulla base delle predette proposte
dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas. A tale riguardo, potranno essere in particolare
adottate misure con
riferimento ai seguenti aspetti:
a) promozione dell'integrazione dei mercati regionali europei
dell'energia elettrica,
anche attraverso l'implementazione di piattaforme comuni per la
negoziazione
dell'energia elettrica e l'allocazione della capacita' di trasporto
transfrontaliera con i
Paesi limitrofi;
b) sviluppo dei mercati a termine fisici e finanziari dell'energia con
lo sviluppo di nuovi
prodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un'ampia
partecipazione degli
operatori, un'adeguata liquidita' e un corretto grado di integrazione
con i mercati
sottostanti.
11. Agli stessi fini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10,
l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppo economico,
adegua le proprie
deliberazioni, anche in materia di dispacciamento di energia elettrica,
ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i soggetti che dispongono singolarmente di impianti o di
raggruppamenti di impianti
essenziali per il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, come
individuati sulla base
dei criteri fissati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
conformita' ai principi di
cui alla presente lettera, sono tenuti a presentare offerte nei mercati
alle condizioni
fissate dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas, che
implementa
meccanismi puntuali volti ad assicurare la minimizzazione degli oneri
per il sistema e
un'equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenziali
per il fabbisogno
dei servizi di dispacciamento, limitatamente ai periodi di tempo in cui
si verificano le
condizioni di seguito descritte, gli impianti che risultano tecnicamente
e
strutturalmente indispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o
al mantenimento
di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettrico nazionale per
significativi periodi di
tempo;
b) sono adottate misure per il miglioramento dell'efficienza del mercato
dei servizi per
il dispacciamento, l'incentivazione della riduzione del costo di
approvvigionamento dei
predetti servizi, la contrattualizzazione a termine delle risorse e la
stabilizzazione del
relativo corrispettivo per i clienti finali.
12. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione
del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi
di trasmissione e
dispacciamento, puo' suddividere la rete rilevante in non piu' di tre
macro-zone.
13. Decorsi i termini di cui ai commi 10, 11 e 12, la relativa
disciplina e' adottata, in via
transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
13-bis.Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale
di trascrizione per
l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per
residuo prezzo o
convenzionali sui veicoli e' stabilita in 50 euro. La cancellazione di
tali ipoteche e'
esente dell'imposta provinciale di trascrizione.
Art. 4.
Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del
servizio civile
nazionale
1. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a
favorire l'accesso al
credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di
riferimento e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo
rotativo, dotato di
personalita' giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovi nati»,
con una
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010,
2011, finalizzato al
rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie, alle banche e agli
intermediari finanziari.
Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le
politiche della
famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223,
convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
integrato
dall'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con
decreto di
natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di
organizzazione e di funzionamento del Fondo, di rilascio e di
operativita' delle garanzie.
1-bis. Il Fondo di credito per i nuovi nati di cui al comma 1 e'
altresi' integrato di
ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di
contributi in conto
interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel
medesimo anno
che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate
dall'elenco di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124. In ogni
caso, l'ammontare complessivo dei contributi non puo' eccedere il
predetto limite di 10
milioni di euro per l'anno 2009.
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.
77 e successive
modificazioni e' sostituito dai seguenti:
«4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e
alle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed
alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
corrispondenti al
servizio civile su base volontaria successivi al 1o gennaio 2009 sono
riscattabili, in tutto
o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo
Nazionale del
Servizio civile, con le modalita' di cui all'articolo 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338 e
successive modificazioni ed integrazioni, e sempreche' gli stessi non
siano gia' coperti da
contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
4-bis. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi
previdenziali di appartenenza
in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza
l'applicazione di interessi per
la rateizzazione.
4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del
Servizio Civile
qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo
di servizio civile
prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009».
3. Nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di
euro, al personale del
comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della
specificita' dei compiti e
delle condizioni di stato e di impiego del comparto, titolare di reddito
complessivo di
lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, e'
riconosciuta, in via
sperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzione
dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
La misura della
riduzione e le modalita' applicative della stessa saranno individuate
con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
interessati, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il
Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
3-bis. Le risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328,
secondo periodo, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa' aeroportuali
in proporzione al
traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del
soccorso pubblico e
della difesa civile del Ministero dell'interno, sono utilizzate, a
decorrere dal 1 gennaio
2009, per il 40 per cento al fine dell'attuazione di patti per il
soccorso pubblico da
stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali
del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della
qualita' del servizio
di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, e
per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una piu'
efficace attivita' di
soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo
particolari
emolumenti da destinare all'istituzione di una speciale indennita'
operativa per il
servizio di soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.
3-ter. Le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sono
stabilite
nell'ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 37 e 83 del
decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola
«definite» e'
sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, i criteri e».
5. Il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 8
marzo 2000, n. 53,
e' emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge.
Art. 5.
Detassazione contratti di produttivita'
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogate
le misure
sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, previste
dall'articolo 2,
comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano
applicazione, entro
il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo
riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore,
nell'anno 2008, a
35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta
sostitutiva di cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta
tenuto ad applicare
l'imposta sostitutiva in tale periodo non e' lo stesso che ha rilasciato
la certificazione
unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto
l'importo del reddito di
lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
Art. 6.
Deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di IRAP relativa al costo
del lavoro e degli
interessi
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, e'
ammesso in
deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi,
approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive
modificazioni, un importo
pari al 10 per cento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
determinata ai sensi
degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446,
forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli
interessi passivi e
oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati
ovvero delle spese per
il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti
ai sensi
dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del
medesimo decreto
legislativo n. 446 del 1997.
2. In relazione ai periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31
dicembre 2008, per i
quali e' stata comunque presentata, entro il termine di cui all'articolo
38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il
rimborso della
quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP
riferita agli interessi
passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale
dipendente e assimilato, i
contribuenti hanno diritto, con le modalita' e nei limiti stabiliti al
comma 4, al rimborso
per una somma fino ad un massimo del 10 per cento dell'IRAP dell'anno di
competenza,
riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale,
come determinata
ai sensi del comma 1.
3. I contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto non hanno
presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di
istanza all'Agenzia
delle entrate, esclusivamente in via telematica, qualora sia ancora
pendente il termine
di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.
602.
4. Il rimborso di cui al comma 2 e' eseguito secondo l'ordine
cronologico di presentazione
delle istanze di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa
pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di
euro per l'anno
2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvedera'
all'integrazione
delle risorse con successivi provvedimenti legislativi. Con
provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di presentazione
delle istanze ed
ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.
4-bis. Le disposizioni recate dall'articolo 3 del decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si
applicano altresi'
per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio nei territori
maggiormente colpiti dagli
eventi sismici del 31 ottobre 2002 e individuati con decreti del
Ministero dell'economia
e delle finanze del 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003,
pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,
n. 272 del 20
novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 59,4
milioni di euro per l'anno 2009, di 32 milioni di euro per l'anno 2010,
di 7 milioni di euro
per l'anno 2011 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012
al 2019. Le risorse
di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondo
istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro
per l'anno 2009, a
32 milioni di euro per l'anno 2010, a 7 milioni di euro per l'anno 2011
e a 4 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019, si provvede mediante
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289,
relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine
di compensare gli
effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2 milioni di euro
per l'anno 2009,
64 milioni di euro per l'anno 2010, 7 milioni di euro per l'anno 2011 e
4 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019.
4-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010
»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativa
all'anno 2010 non
rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2011
».
4-quinquies. Il fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge
27 maggio 2008,
n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, e' ridotto di 1,3
milioni di euro per l'anno 2010 e di 4,7 milioni di euro per l'anno
2011.
Art. 6-bis
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari
1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, trova applicazione,
su richiesta
delle regioni interessate, alle condizioni ivi previste, anche nei
confronti delle regioni
che hanno sottoscritto accordi in applicazione dell'articolo 1, comma
180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nelle quali non e'
stato nominato il
commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro.
L'autorizzazione di cui al
presente comma puo' essere deliberata a condizione che la regione
interessata abbia
provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di
bilancio idonee
e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato.
2. Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono
erogate a titolo di
anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su somme spettanti a
qualsiasi
titolo, qualora la regione interessata non attui il piano di rientro
nella dimensione
finanziaria stabilita nello stesso. Con deliberazione del Consiglio dei
ministri sono
stabiliti l'entita', i termini e le modalita' del predetto recupero, in
relazione ai mancati
obiettivi regionali.
3. Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di
programmazione sanitaria
connessi anche all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi
sanitari, con riferimento
all'anno 2008, nelle regioni per le quali si e' verificato il mancato
raggiungimento degli
obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio
economico-finanziario contenuti
nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari, di cui
all'accordo sottoscritto, ai
sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive
modificazioni, non si applicano le misure previste dall'articolo 1,
comma 796, lettera
b), sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente
all'importo
corrispondente a quello per il quale la regione ha adottato, entro il 31
dicembre 2008,
misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguire
l'equilibrio economico nel
settore sanitario per il medesimo anno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4
del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.
Art. 7.
Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva riscossione del
corrispettivo
1. Le disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche
alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di
cessionari o committenti
che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione. L'imposta
diviene, comunque,
esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell'operazione; il
limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il
committente, prima del
decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure
concorsuali o esecutive.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle operazioni
effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle
fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. Per le operazioni di cui al
presente comma la
fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilita' differita,
con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione,
si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decreto
del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e' subordinata alla
preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 2006/112/Ce del
Consiglio, del 28
novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e'
stabilito, sulla
base della predetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal
presente decreto, il
volume d'affari dei contribuenti nei cui confronti e' applicabile la
disposizione del
comma 1 nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo.
Art. 8.
Revisione congiunturale speciale degli studi di settore
1. Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei
mercati, con
particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, in
deroga all'articolo 1,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1999,
n. 195, gli
studi di settore possono essere integrati con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, previo parere della Commissione di cui all'articolo 10, comma
7, della legge 8
maggio 1998, n. 146. L'integrazione tiene anche conto dei dati della
contabilita'
nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti
specializzati nella analisi
economica, nonche' delle segnalazioni degli Osservatori regionali per
gli studi di settore
istituiti con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
dell'8 ottobre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
Art. 9.
Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso
garanzie della Sace
s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.
1. All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n.
81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine,
il seguente
periodo: Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono
iscritte sul fondo
di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente,
per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei
Ministeri alla data
del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di
contabilita'
nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e'
accertato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze
emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5
febbraio 2008,
nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate -
Fondi di Bilancio» per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per
la successiva
erogazione ai contribuenti.
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i commi 139, 140 e
140-bis
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per
favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a.
nella prestazione
di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati
dai fornitori di beni
e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche con priorita'
per le ipotesi nelle
quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del
credito originario.
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per
somministrazioni,
forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei
limiti di cui agli articoli
77-bise 77-terdel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine
di venti giorni
dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo,
liquido ed esigibile,
al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di
banche o
intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale
cessione ha effetto
nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta
certificazione, che puo'
essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di
fornitura o di servizio in
essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto
escluda la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del
presente comma.
Art. 10.
Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP
1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive dovuto, per il periodo di imposta in corso
alla data di entrata in
vigore del presente decreto, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma
1, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e' ridotta di 3 punti percentuali.
2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto hanno gia'
provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di
imposta in
misura corrispondente alla riduzione prevista al comma 1, da utilizzare
in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti
le modalita' ed il
termine del versamento dell'importo non corrisposto in applicazione del
comma 1, da
effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della
finanza pubblica.
Art. 11.
Potenziamento finanziario Confidi anche con addizione della garanzia
dello Stato
1. Nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui
all'articolo 1, comma 848
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al
rifinanziamento del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, fino al limite
massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte
del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse,
fermo restando il
limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi
del comma 556 del citato articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono estesi alle imprese
artigiane.
L'organo competente a deliberare in materia di concessione delle
garanzie di cui
all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
integrato con i
rappresentanti delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale
delle imprese
artigiane.
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e' riservato agli
interventi di
controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del
decreto-legge del
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,
n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia
di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La
garanzia dello
Stato e' inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia
e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468. Ai relativi
eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita'
previsionale di base
8.1.7. dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra' essere incrementata
mediante
versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni ed di
altri enti e organismi
pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalita'
stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello
sviluppo economico.
5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per
l'organizzazione di
grandi eventi sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo
Milano 2015, e'
autorizzato il rilascio di garanzie nel limite di 13 milioni di euro per
l'anno 2009.
Art. 12.
Finanziamento dell'economia attraverso la sottoscrizione pubblica di
obbligazioni
bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali
1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti
all'economia e un adeguato
livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero
dell'economia e delle
finanze e' autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle
norme di
contabilita' di Stato, a sottoscrivere, su specifica richiesta delle
banche interessate,
strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del
codice civile,
computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le
cui azioni sono
negoziate su mercati regolamentati o da societa' capogruppo di gruppi
bancari italiani le
azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.
2. Gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere strumenti
convertibili in
azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Puo' essere inoltre
prevista, a favore
dell'emittente, la facolta' di rimborso o riscatto, a condizione che la
Banca d'Italia
attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie o di
solvibilita' della
banca ne' del gruppo bancario di appartenenza. In ogni caso, il
programma di intervento
di cui al presente articolo ha l'obiettivo di terminare entro dieci anni
dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La remunerazione degli strumenti finanziari di cui al comma 1 puo'
dipendere, in tutto
o in parte, dalla disponibilita' di utili distribuibili ai sensi
dell'articolo 2433 del codice
civile. In tal caso la delibera con la quale l'assemblea decide sulla
destinazione degli utili
e' vincolata al rispetto delle condizioni di remunerazione degli
strumenti finanziari
stessi.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrive gli strumenti
finanziari di cui al
comma 1 a condizione che l'operazione risulti economica nel suo
complesso, tenga conto
delle condizioni di mercato e sia funzionale al perseguimento delle
finalita' indicate al
comma 1.
5. La sottoscrizione e', altresi', condizionata:
a) all'assunzione da parte dell'emittente degli impegni definiti in un
apposito protocollo
d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine al
livello e alle
condizioni del credito da assicurare alle piccole e medie imprese e alle
famiglie, alle
modalita' con le quali garantire adeguati livelli di liquidita' ai
creditori delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, anche attraverso lo
sconto di crediti
certi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e a
politiche dei dividendi
coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di
patrimonializzazione;
b) all'adozione, da parte degli emittenti, di un codice etico
contenente, tra l'altro,
previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici
aziendali.
5-bis. Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei
codici di cui alla
lettera b) del comma 5 sono trasmessi alle Camere.
6. Sul finanziamento all'economia il Ministro dell'economia e delle
finanze riferisce
periodicamente al Parlamento fornendo dati disaggregati per regione e
categoria
economica; a tale fine presso le Prefetture e' istituito uno speciale
osservatorio con la
partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli
osservatori di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello
Stato; al funzionamento degli stessi si provvede nell'ambito delle
risorse umane,
strumentali e finanziarie gia' previste, a legislazione vigente, per le
Prefetture.
7. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e' effettuata sulla base
di una valutazione
da parte della Banca d'Italia delle condizioni economiche
dell'operazione e della
computabilita' degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza.
8. L'organo competente per l'emissione di obbligazioni subordinate
delibera anche in
merito all'emissione degli strumenti finanziari previsti dal presente
articolo. L'esercizio
della facolta' di conversione e' sospensivamente condizionato alla
deliberazione in ordine
al relativo aumento di capitale.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie
per finanziare le
operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito
capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate
in relazione a
ciascuna operazione mediante:
a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione
vigente, delle missioni di
spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di
ciascuna missione
connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese
per interessi; alle
poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni
contabili con le
regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura
obbligatoria; del
fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca;
delle risorse
destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi
delle persone fisiche;
nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti
da accordi
internazionali;
b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;
c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilita'
esistenti sulle
contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad
amministrazioni pubbliche
ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle
Amministrazioni
territoriali, nonche' di quelli riguardanti i flussi finanziari
intercorrenti con l'Unione
europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente
riduzione delle
relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al
predetto capitolo;
d) emissione di titoli del debito pubblico.
9-bis. Gli schemi di decreto di cui al comma 9, corredati di relazione
tecnica, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni
competenti per i
profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici
giorni dalla data di
trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni
formulate con
riferimento ai profili finanziari, trasmette nuovamente alle Camere gli
schemi di
decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri
definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da
esprimere entro dieci
giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per
l'espressione dei
pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
10. I decreti di cui al comma 9 e i correlati decreti di variazione di
bilancio sono
trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei
conti.
11. Ai fini delle operazioni di cui al presente articolo e all'articolo
1 del decreto-legge 9
ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n.
190, le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e
dall'articolo 2443,
secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze
previste per le
deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del
codice civile. I termini
stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e
del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della meta'.
12. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
sottoscrizione degli
strumenti finanziari di cui al presente articolo.
12-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere
in merito
all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente
articolo nell'ambito della
relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter, del
decreto-legge 9 ottobre
2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 190.
Art. 13.
Adeguamento europeo della disciplina in materia di OPA
1. L'articolo 104 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 104 (Difese). - 1. Gli statuti delle societa' italiane quotate
possono prevedere che,
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente
a oggetto i
titoli da loro emessi, si applichino le regole previste dai commi 1-bis
e 1-ter.
1-bis. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella
straordinaria per le
delibere di competenza, le societa' italiane quotate i cui titoli sono
oggetto dell'offerta
si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il
conseguimento
degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla
comunicazione di cui
all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino
a quando l'offerta
stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto
od operazione in
contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilita'
degli
amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di
sorveglianza e dei direttori
generali per gli atti e le operazioni compiuti.
1-ter. L'autorizzazione prevista dal comma 1-bis e' richiesta anche per
l'attuazione di
ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel medesimo
comma, che non
sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso
normale delle
attivita' della societa' e la cui attuazione possa contrastare il
conseguimento degli
obiettivi dell'offerta.
2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee di cui al
comma 1-bis sono
disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con
regolamento emanato
dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.».
2. L'articolo 104-bis del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come
segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Fermo quanto previsto
dall'articolo 123,
comma 3, gli statuti delle societa' italiane quotate, diverse dalle
societa' cooperative,
possono prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di
acquisto o di scambio
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole
previste dai commi 2 e
3»;
b) al comma 7 dopo le parole «in materia di limiti di possesso
azionario» sono aggiunte
le seguenti parole: «e al diritto di voto».
3. L'articolo 104-ter del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
modificato come
segue:
a) al comma 1 le parole: «Le disposizioni di cui agli articoli 104 e
104-bis, commi 2 e 3,»
sono sostituite dalle parole: «Qualora previste dagli statuti, le
disposizioni di cui agli
articoli 104, commi 1-bis e 1-ter e 104-bis, commi 2 e 3»;
b) il comma 2 e' soppresso;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualsiasi misura idonea a
contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla societa'
emittente in virtu' di
quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata
dall'assemblea in
vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori
alla comunicazione
della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102,
comma 1. Fermo quanto
disposto dall'articolo 114, l'autorizzazione prevista dal presente comma
e'
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste ai
sensi del
medesimo articolo 114.».
Art. 14.
Attuazione della direttiva 2007/44/CE sulla partecipazione
dell'industria nelle banche;
disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi
comuni di
investimento speculativi (cd. hedge fund)
1. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del testo unico delle
leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385. Al comma
8-bis del medesimo articolo 19 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del
1993, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» sono soppresse. Ai
soggetti che,
anche attraverso societa' controllate, svolgono in misura rilevante
attivita' d'impresa in
settori non bancari ne' finanziari l'autorizzazione prevista
dall'articolo 19 del medesimo
decreto legislativo e' rilasciata dalla Banca d'Italia ove ricorrano le
condizioni previste
dallo stesso articolo e, in quanto compatibili, dalle relative
disposizioni di attuazione.
Con riferimento a tali soggetti deve essere inoltre accertata la
competenza
professionale generale nella gestione di partecipazioni ovvero,
considerata l'influenza
sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di
esercitare, la competenza
professionale specifica nel settore finanziario. La Banca d'Italia puo'
chiedere ai
medesimi soggetti ogni informazione utile per condurre tale valutazione.
2. Il primo periodo del comma l dell'articolo 12, del decreto
legislativo 22 giugno 2007,
n. 109, e' sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto
dal comma 18-
bis del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri
aggiuntivi per la finanza
pubblica, non individui modalita' operative alternative per attuare il
congelamento delle
risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia
ed economicita',
l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed
alla gestione delle
risorse economiche oggetto di congelamento.».
3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo
il comma 18 e'
aggiunto il seguente comma: «18-bis. Nel caso in cui i soggetti
designati siano sottoposti
alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di
sicurezza
finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto
legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, o l'articolo 56
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico
delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza
puo' essere
composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione
straordinaria
dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento
degli
adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo
che la Banca
d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la
chiusura anticipata.
Resta ferma la possibilita' di adottare in ogni momento i provvedimenti
previsti nei
medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le
seguenti disposizioni
del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza
dell'Agenzia del
demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad
eccezione del
comma 13 lettera a). Quanto precede si applica anche agli intermediari
sottoposti alla
vigilanza di altre Autorita', secondo la rispettiva disciplina di
settore.».
4. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109, le parole
«fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi
dell'articolo 12»
sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 12».
5. All'articolo 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo
il comma 3 e'
aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione
dell'articolo 27,
comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del
cedente, non
costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti
dell'azienda agli
effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.».
6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parita' di trattamento dei
partecipanti, il
regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi puo' prevedere
che, sino al 31
dicembre 2009:
a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un
dato giorno o
periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR
puo' sospendere il
rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale
alle quote per
le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non
rimborsate sono
trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno
successivo
all'effettuazione dei rimborsi parziali.
b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attivita' illiquide del
fondo, necessaria per far
fronte alle richieste di rimborso, puo' pregiudicare l'interesse dei
partecipanti, la SGR
puo' deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le
attivita' illiquide in un
nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di
quote del nuovo
fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non
puo' emettere
nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le
attivita' dello
stesso sono liquidate.
7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole
di cui al comma
6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della
Banca d'Italia e sono
applicabili anche alle domande di rimborso gia' presentate ma non ancora
regolate.
8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo
speculativo
previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.
9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme
attuative dei commi 6, 7
e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione
di attivita'
illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6,
lettera b), alle
procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione
dei fondi e
all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al
comma 6, siano
detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento
in quote di fondi
speculativi.
Art. 15.
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili
1. Le modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della
legge 24
dicembre 2007, n. 244, al regime impositivo ai fini dell'IRES dei
soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002,
esplicano
efficacia, salvo quanto stabilito dal comma 61, secondo periodo, del
medesimo articolo
1, con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in
bilancio a decorrere
dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Tuttavia, continuano ad
essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti
reddituali e patrimoniali
sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni
pregresse che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali
rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni
temporali risultanti
dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le
disposizioni dei periodi
precedenti valgono anche ai fini della determinazione della base
imponibile dell'IRAP,
come modificata dall'articolo 1, comma 50, della citata legge n. 244 del
2007.
2. I contribuenti possono riallineare, ai fini dell'IRES, dell'IRAP e di
eventuali addizionali,
secondo le disposizioni dei successivi commi, le divergenze di cui al
comma 1, esistenti
all'inizio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007,
con effetto a partire da tale inizio.
3. Il riallineamento puo' essere richiesto distintamente per le
divergenze che derivano:
a) dall'adozione degli IAS/IFRS e che non si sarebbero manifestate se le
modifiche
apportate agli articoli 83 e seguenti del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dall'articolo 1,
comma 58, della legge n. 244 del 2007 avessero trovato applicazione sin
dal bilancio del
primo esercizio di adozione dei principi contabili internazionali. Sono
esclusi i
disallineamenti emersi in sede di prima applicazione dei principi
contabili internazionali
dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di
ammortamenti, di rettifiche
di valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13
del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonche' quelli che sono
derivati dalle
deduzioni extracontabili operate per effetto della soppressa
disposizione della lettera
b)dell'articolo 109, comma 4, del citato testo unico e quelli che si
sarebbero, comunque,
determinati anche a seguito dell'applicazione delle disposizioni dello
stesso testo unico,
cosi' come modificate dall'articolo 1, comma 58, della legge n. 244 del
2007; b) dalla
valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti, di
rettifiche di
valore e di fondi di accantonamento, per effetto dei commi 2, 5 e 6
dell'articolo 13 del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
4. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a),
puo' essere attuato
sulla totalita' delle differenze positive e negative e, a tal fine,
l'opzione e' esercitata
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo a
quello in corso al 31
dicembre 2007. In tal caso, la somma algebrica delle differenze stesse,
se positiva, va
assoggettata a tassazione con aliquota ordinaria, ed eventuali
maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente dall'imponibile
complessivo.
L'imposta e' versata in unica soluzione entro il termine di versamento a
saldo delle
imposte relative all'esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007. Se il saldo
e' negativo, la relativa deduzione concorre, per quote costanti, alla
formazione
dell'imponibile del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007 e
dei 4 successivi.
5. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera a),
puo' essere attuato,
tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche con riguardo a singole
fattispecie. Per
singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali
delle operazioni
aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio e dei
relativi rapporti di
copertura. Ciascun saldo oggetto di riallineamento e' assoggettato ad
imposta sostitutiva
dell'IRES, dell'IRAP e di eventuali addizionali, con aliquota del 16 per
cento del relativo
importo. Il saldo negativo non e' comunque deducibile. L'imposta
sostitutiva e' versata in
unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte
relative all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
6. Se nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007
sono intervenute
aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli 172, 173 e 176 del
citato testo unico,
come modificati dalla legge n. 244 del 2007, tra soggetti che redigono
il bilancio in base
ai principi contabili internazionali, il soggetto beneficiario di tali
operazioni puo'
applicare le disposizioni dei commi 4 o 5, in modo autonomo con
riferimento ai
disallineamenti riferibili a ciascuno dei soggetti interessati
all'aggregazione.
7. Il riallineamento delle divergenze di cui al comma 3, lettera b),
puo' essere attuato
tramite opzione esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa
all'esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2007. In tal caso si applicano le
disposizioni dell'articolo
1, comma 48, della legge n. 244 del 2007. L'imposta sostitutiva e'
versata in unica
soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative
all'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al
riallineamento delle
divergenze derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, del
decreto legislativo
n. 38 del 2005, si applicano le disposizioni dell'articolo 81, commi 21,
23 e 24 , del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.
7-bis. Per l'applicazione delle disposizioni dei commi da 1 a 7 si
assumono i
disallineamenti rilevanti ai fini dell'IRES.
8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto
compatibili, anche in
caso di:
a) variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati,
rispetto ai valori e
alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale;
b) variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi
contabili effettuata
successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
8-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle
finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del comma 8.
9. Si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento,
riscossione,
contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
10. In deroga alle disposizioni del comma 2-terintrodotto nell'articolo
176 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24
dicembre 2007, n. 244,
e del relativo decreto di attuazione, i contribuenti possono
assoggettare, in tutto o in
parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai
marchi d'impresa e alle
altre attivita' immateriali all'imposta sostitutiva di cui al medesimo
comma 2-ter, con
l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo
dovuto entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del
quale e' stata
posta in essere l'operazione. I maggiori valori assoggettati ad imposta
sostitutiva si
considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo
d'imposta nel corso
del quale e' versata l'imposta sostitutiva. La deduzione di cui
all'articolo 103 del citato
testo unico e agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa puo' essere
effettuata in misura
non superiore ad un nono, a prescindere dall'imputazione al conto
economico a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale
e' versata
l'imposta sostitutiva. A partire dal medesimo periodo di imposta sono
deducibili le quote
di ammortamento del maggior valore delle altre attivita' immateriali nel
limite della
quota imputata a conto economico.
11. Le disposizioni del comma 10 sono applicabili anche per riallineare
i valori fiscali ai
maggiori valori attribuiti in bilancio ad attivita' diverse da quelle
indicate nell'articolo
176, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In questo caso
tali maggiori
valori sono assoggettati a tassazione con aliquota ordinaria, ed
eventuali maggiorazioni,
rispettivamente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, separatamente
dall'imponibile
complessivo, versando in unica soluzione l'importo dovuto. Se i maggiori
valori sono
relativi ai crediti si applica l'imposta sostitutiva di cui al comma 10
nella misura del 20
per cento. L'opzione puo' essere esercitata anche con riguardo a singole
fattispecie,
come definite dal comma 5.
12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano alle operazioni
effettuate a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007,
nonche' a quelle
effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
Qualora alla data di
entrata in vigore del presente decreto, per tali operazioni sia stata
gia' esercitata
l'opzione prevista dall'articolo 1, comma 47, della legge n. 244 del
2007, il contribuente
procede a riliquidare l'imposta sostitutiva dovuta versando la
differenza entro il termine
di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta
successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2007.
12-bis. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24
dicembre 2007, n. 244,
si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori
fiscali ai maggiori
valori contabili emersi per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6,
del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, se identificati nel quadro EC della
dichiarazione dei
redditi.
13. Considerata l'eccezionale situazione di turbolenza nei mercati
finanziari, i soggetti
che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in
corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, possono valutare i titoli non
destinati a
permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di
iscrizione cosi'
come risultante dall'ultimo bilancio o, ove disponibile, dall'ultima
relazione semestrale
regolarmente approvati anziche' al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del
mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale
misura, in relazione
all'evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari,
puo' essere estesa
all'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
14. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del codice delle
assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalita'
attuative delle
disposizioni di cui al comma 13 sono stabilite dall'ISVAP con
regolamento, che disciplina
altresi' le modalita' applicative degli istituti prudenziali in materia
di attivi a copertura
delle riserve tecniche e margine di solvibilita' di cui ai Capi III e IV
del Titolo III del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Le imprese applicano le
disposizioni di cui
al presente comma previa verifica della coerenza con la struttura degli
impegni
finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
15. Le imprese indicate al comma 14 che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 13
destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente
alla differenza
tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 13 e 14 ed i valori
di mercato alla data di chiusura dell'esercizio, al netto del relativo
onere fiscale. In caso
di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata
differenza, la riserva e'
integrata utilizzando riserve di utili disponibili o, in mancanza,
mediante utili degli
esercizi successivi.
16. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonche' le societa' in nome collettivo, in accomandita
semplice ed
equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella
redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e
ad ogni altra
disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad
esclusione delle
aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita'
di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.
17. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il
termine di approvazione
scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi
in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non
ammortizzabili.
18. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere
imputato al capitale
o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al
presente decreto, con
esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali
costituisce riserva in
sospensione di imposta.
19. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato con
l'applicazione in capo
alla societa' di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa', dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e
di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le
modalita'
indicate al comma 23.
20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo'
essere riconosciuto ai
fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive a
decorrere dal quinto esercizio successivo a quello con riferimento al
quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di un'imposta
sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa', dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali con la
misura del 7 per
cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente
agli immobili non
ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della
rivalutazione.
21. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di
destinazione a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo
personale o familiare
dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del sesto
esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini
della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al
costo del bene
prima della rivalutazione.
22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20 devono essere
versate, a scelta, in
un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la
rivalutazione e' eseguita,
ovvero in tre rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra
e le altre con
scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di
versamento rateale
sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali con la
misura del 3 per
cento annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata.
Gli importi da
versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
23. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
11, 13 e 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile
2001, n. 162 e del decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 19
aprile 2002, n.
86.
Art. 16.
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese
1. All'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente periodo: «La mancata
comunicazione del
parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni
dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio
assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i commi da 30 a
32 sono abrogati.
4. All'articolo 1, della legge 24.12.2007, n 244, i commi da 363 a 366
sono abrogati.
5. Nell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono sostituite dalle
seguenti: «un
dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono sostituite dalle
seguenti: «un
decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo», ovunque ricorrono,
sono sostituite
dalle seguenti: «un dodicesimo».
5-bis. La lettera h)del comma 4 dell'articolo 50-bisdel decreto-legge 30
agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
si interpreta nel
senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni
consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il
proprio indirizzo di
posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro
delle imprese o
analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che
certifichino data e ora
dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del
contenuto delle stesse,
garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, gia'
costituite in forma
societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al
registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica
certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti
dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge
dello Stato comunicano ai
rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla
data di entrata in
vigore del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in un
elenco
riservato,consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche
amministrazioni,i dati identificativi degli iscritti con il relativo
indirizzo di posta
elettronica certificata.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, qualora non abbiano
provveduto ai sensi
dell'articolo 47, comma 3, lettera a), del Codice dell'Amministrazione
digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella di
posta certificata o
analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 per ciascun
registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica
amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un
elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo
non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si
deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 1 e 2, del codice
dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
comunicazioni tra i soggetti
di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, che abbiano provveduto
agli adempimenti
ivi previsti, possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo
indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6, senza che il
destinatario debba
dichiarare la propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta
elettronica
certificata o analoghi indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6,
nel registro delle
imprese o negli albi o elenchi costituiti ai sensi del presente articolo
avviene
liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e'
consentita alle sole
pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti
amministrativi
di loro competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'articolo 31, comma
2-quater, della legge
24 novembre 2000, n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica
la
registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui
all'articolo 36,
comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche' al contestuale pagamento
telematico
dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai
sensi dell'articolo 57,
commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In
materia di imposta
di bollo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma
1-bis.1, numero 3),
della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto
1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficialen. 196 del
21 agosto 1992,
e successive modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti i
termini e le modalita' di esecuzione per via telematica degli
adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'articolo 4 del regolamento di cui aldecreto del
Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, recante
«Codice dell'amministrazione digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti
analogici
originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto
non informatico,
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte
se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della
propria firma digitale
e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere
individuate
particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le
quali, in ragione di
esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione
dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro
conformita'
all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico
ufficiale a cio'
autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata
al documento
informatico.».
12-bis. Dopo l'articolo 2215 del codice civile e' inserito il seguente:
«Art. 2215-bis. (Documentazione informatica). - I libri, i repertori, le
scritture e la
documentazione la cui tenuta e' obbligatoria per disposizione di legge o
di regolamento
o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa
possono essere formati
e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni contenute nei
documenti di cui al
primo comma debbono essere rese consultabili in ogni momento con i mezzi
messi a
disposizione dal soggetto tenutario e costituiscono informazione
primaria e originale da
cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e
copie per gli usi
consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva,
vidimazione e gli altri
obblighi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la
tenuta dei libri,
repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti,
in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, ogni
tre mesi a far
data dalla messa in opera, della marcatura temporale e della firma
digitale
dell'imprenditore, o di altro soggetto dal medesimo delegato, inerenti
al documento
contenente le registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per
tre mesi non
siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura
temporale devono
essere apposte all'atto di una nuova registrazione, e da tale
apposizione decorre il
periodo trimestrale di cui al terzo comma. I libri, i repertori e le
scritture tenuti con
strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia
probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui all'articolo
2215-bis del codice civile,
introdotto dal comma 12-bisdel presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti
informatici, e' assolto in base a quanto previsto all'articolo 7 del
decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficialen. 27
del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'articolo 2470 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto
nel» sono sostituite dalle seguenti:
«del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e, al terzo
periodo, le parole: «e
l'iscrizione sono effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente: «Le dichiarazioni degli
amministratori
previste dai commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni
dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'articolo 2471 del codice civile, le
parole: «Gli
amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei
soci» sono
soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'articolo 2472 del codice civile, le
parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'articolo 2478 del codice civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri» sono sostituite
dalle seguenti: «I libri
indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite
dalle seguenti: «; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve
essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'articolo 2478-bisdel codice civile, le
parole: «devono
essere depositati» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere
depositata» e le parole:
«e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle
partecipazioni sociali» sono
soppresse.
12-novies. All'articolo 2479-bis, primo comma, secondo periodo, del
codice civile, le
parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «registro delle
imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e'
soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 12-quatera
12-deciesentrano in vigore il
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione
del presente decreto. Entro tale termine, gli amministratori delle
societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e
tassa, apposita
dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con
quelle del libro
dei soci».
Art. 16-bis
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 e secondo le
modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il trasferimento della
propria residenza e
gli altri eventi anagrafici e di stato civile all'ufficio competente.
Entro ventiquattro ore
dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l'ufficio
di anagrafe
trasmette le variazioni all'indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'articolo 1, quarto
comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e successive
modificazioni, che provvede
a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni o documenti al di
fuori di quelli
indispensabili per la formazione e le annotazioni degli atti di stato
civile e di anagrafe
costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai fini della
responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e
del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
stabilite le modalita'
per l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la
finanza pubblica.
5. Per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione
delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni, previsti dal codice
dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai cittadini che ne
fanno richiesta e'
attribuita una casella di posta elettronica certificata. L'utilizzo
della posta elettronica
certificata avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di
cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente, ove necessario,
alla notificazione
per mezzo della posta. Le comunicazioni che transitano per la predetta
casella di posta
elettronica certificata sono senza oneri.
6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, ogni amministrazione pubblica
utilizza
unicamente la posta elettronica certificata, ai sensi dei citati
articoli 6 e 48 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con effetto equivalente,
ove necessario, alla
notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le
notificazioni aventi come
destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro novanta
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalita' di
rilascio e di uso della
casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi
del comma 5 del
presente articolo, con particolare riguardo alle categorie a rischio di
esclusione ai sensi
dell'articolo 8 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005, nonche' le
modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza
pubblica, anche
utilizzando strumenti di finanza di progetto. Con il medesimo decreto
sono stabilite le
modalita' di attuazione di quanto previsto nel comma 6, cui le
amministrazioni
pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante
l'utilizzo delle
risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16
gennaio 2003, n. 3,
al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con
decreto dei Ministri
delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie 15 giugno
2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla
data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9. All'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in
conformita' a quanto
previsto dagli standard del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire l'attestazione della data,
l'autenticita'
dell'origine e l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'articolo 21,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e
successive modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2,
della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5,
del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n.
445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti
informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli
istituti o dagli
enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto dalla
legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di lavoro domestico
gli obblighi di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, si
intendono assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della
previdenza sociale
(INPS), attraverso modalita' semplificate, della comunicazione di
assunzione,
cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le comunicazioni semplificate
di cui al comma
11 ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nonche'
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell'ambito del
Sistema pubblico di
connettivita' (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza,
di cui all'articolo
71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, anche ai
fini di quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto
legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni».
Art. 17.
Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici
residenti all'estero.
Applicazione del credito d'imposta per attivita' di ricerca in caso di
incarico da parte di
committente estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei docenti e dei
ricercatori, che in
possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non
occasionalmente
residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca o
docenza all'estero
presso centri di ricerca pubblici o privati o universita' per almeno due
anni continuativi
che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei
cinque anni solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, e che
conseguentemente
divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono
imponibili solo per il 10
per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla
formazione del valore
della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive. L'incentivo di cui
al presente comma si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel
periodo d'imposta in
cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello
Stato e nei due
periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della
legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modifiche, si interpretano nel senso che il credito
d'imposta ivi
previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili
organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e
sviluppo nel caso di
contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati
membri della Comunita'
europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo
ovvero in Stati
o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996.
2-bis. Per l'anno 2009 la dotazione finanziaria di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, come determinata dalla Tabella C
allegata alla legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' integrata di 1 milione di euro. Al relativo
onere, pari a 1
milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente
riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 287, come
determinata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.
203.
TITOLO III
RIDISEGNO IN FUNZIONE ANTICRISI DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE:
PROTEZIONE DEL CAPITALE UMANO E DOMANDA PUBBLICA ACCELERATA PER
GRANDI E PICCOLE INFRASTRUTTURE, CON PRIORITA' PER L'EDILIZIA
SCOLASTICA
Art. 18.
Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per
formazione ed
occupazione e per interventi infrastrutturali
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e
della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle
risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali,
nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge
25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il CIPE, presieduto
in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del
Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle
finanze, nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea,
entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali
disponibili del Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che e' istituito nello
stato di
previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonche' le
risorse comunque
destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies del decreto-legge
25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
anche per la
messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale,
per l'edilizia
carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per
l'innovazione tecnologica
e le infrastrutture strategiche per la mobilita';
b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo
1, comma 841, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in
ricerca, sviluppo e
innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca;
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del Fondo per
l'occupazione, le risorse
assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate
per attivita' di
apprendimento, prioritariamente svolte in base a libere convenzioni
volontariamente
sottoscritte anche con universita' e scuole pubbliche, nonche' di
sostegno al reddito.
Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti, con decreto del Ministro
del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono definite le
modalita' di utilizzo delle ulteriori risorse rispetto a quelle di cui
al presente comma
per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli
indirizzi assunti in sede
europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta
fermo il vincolo di
destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed
il restante 15 per
cento alle Regioni del Centro-Nord.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste dal presente
articolo possono essere
applicate le disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis.Al fine della sollecita attuazione del piano nazionale di
realizzazione delle
infrastrutture occorrenti al superamento del disagio abitativo, con
corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di capitali
pubblici e privati, le
misure previste ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come
modificato da
ultimo dal presente comma, possono essere realizzate anche utilizzando,
in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi
del comma 1, lettera
b), del presente articolo, nonche' quelle autonomamente messe a
disposizione dalle
regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di
pertinenza di
ciascuna regione. Per le medesime finalita', all'articolo 11 del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «d'intesa con» sono sostituite dalla seguente:
«sentita»;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole: «Fermo quanto previsto
dal comma
12-bis,»;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: «12-bis. Per il tempestivo
avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata
di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui all'articolo 21
del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si
provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano».
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo l,
comma 92, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli
anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede a valere sulle
risorse di cui al
Fondo previsto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto
dall'articolo 77-bis,
comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti
per il comune di
Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del piano di
rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le spese del piano
di rientro di cui
all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' rimodulata con
apposito accordo tra
il Ministero dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in
modo da garantire la neutralita' finanziaria, in termini di saldi di
finanza pubblica, di
quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 del medesimo articolo
78, come da
ultimo modificato dal comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e'
inserito il seguente:
«7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma
5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima disposizione e,
nella misura
dell'1,5 per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo».
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole:
«dei servizi
pubblici locali» sono inserite le seguenti: «e dei servizi di
committenza o delle centrali
di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza
scopo di lucro e
di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del
codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163».
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n.
244, dopo le parole: «producono servizi di interesse generale» sono
inserite le seguenti:
«e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a
livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di
cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
Art. 18-bis
Disposizioni in materia di iniziative finanziate con contributi pubblici
1. Allo scopo di favorire la definizione delle iniziative beneficiarie
di contributi pubblici
avviate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente
decreto, il saldo del contributo puo' essere incassato a seguito di
consegna al soggetto
responsabile di un'autocertificazione attestante la percentuale di
investimento
realizzata, la funzionalita' dello stesso e il rispetto dei parametri
occupazionali.
L'eventuale rideterminazione del contributo pubblico spettante avviene
con salvezza
degli importi gia' erogati e regolarmente rendicontati.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai
programmi di
investimento agevolati:
a) che abbiano realizzato almeno i due terzi del programma originario;
b) per i quali il programma realizzato rappresenti, comunque, uno o piu'
lotti funzionali
capaci di soddisfare almeno il 66 per cento dell'occupazione prevista.
3. Gli accertamenti di spesa da parte delle commissioni ministeriali
sono effettuati
sulle iniziative dei patti territoriali e dei contratti d'area
comportanti
investimentiagevolabili ammessi in sede di concessione provvisoria di
importo superiore
a 1 milione di euro.
Art. 19.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in
caso di
sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonche' disciplina per la
concessione degli
ammortizzatori in deroga
1. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decretolegge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993,
n. 236, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente
articolo, sono
preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304
milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2012, nei
limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo le modalita' e i
criteri di priorita'
stabiliti con il decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di
tutela del reddito in caso
di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della
contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto sperimentale
di tutela del reddito
di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
normali di cui
all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti
di cui al predetto articolo 19, primo comma e subordinatamente ad un
intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico
degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi
quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive
modificazioni. La durata massima del trattamento non puo' superare
novanta giornate
annue di indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori
dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione
salariale, nonche' nei
casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative
programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennita' di
disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di
disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra
domanda e offerta
di lavoro. Tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma
3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita'
dell'intervento
integrativo degli enti bilaterali;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti
ridotti di cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i lavoratori
sospesi per crisi
aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti di cui al
predetto articolo 7,
comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno
alla misura del
venti per cento dell'indennita' stessa a carico degli enti bilaterali
previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La durata massima
del trattamento
non puo' superare novanta giornate annue di indennita'. Quanto previsto
dalla presente
lettera non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie
di trattamenti di
integrazione salariale, nonche' nei casi di contratti di lavoro a tempo
indeterminato con
previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di
lavoro a tempo
parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle
ipotesi di perdita e
sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa
in materia di
incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tale indennita', fino alla
data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere
concessa anche
senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e subordinatamente a un
intervento
integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico
degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva un
trattamento, in caso di
sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di
licenziamento, pari
all'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i
lavoratori assunti
con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del
presente decreto e con
almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento,
per la durata
massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto
di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 il datore di
lavoro e' tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai
servizi
competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, come
modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) territorialmente
competente, la
sospensione della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei
lavoratori interessati, che, per beneficiare del trattamento, devono
rendere
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione
professionale all'atto della presentazione della domanda per
l'indennita' di
disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3
del presente
articolo. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c)
del comma 1,
l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione
guadagni
straordinaria o di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato
all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle stesse lettere da a) a
c) del comma 1
secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle
risorse di cui al comma
1, e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai
commi 8, secondo
periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione
pari al 10 per
cento del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori
coordinati e continuativi
di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e
successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l'INPS di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 con
esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000
euro e pari o
inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990,
n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di
cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita' non
inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la
predetta gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di
mensilita' non inferiore a tre;
d) (soppressa);
e) non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso
la predetta
gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
modalita' di applicazione
dei commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di comunicazione
all'INPS anche ai
fini del tempestivo monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui
al comma 4. Lo
stesso decreto puo' altresi' effettuare la ripartizione del limite di
spesa di cui al comma
1 del presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di
cui alle lettere da a) a c) del comma 1 e del comma 2 del presente
articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai commi precedenti,
secondo le linee
guida definite nel decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per
la gestione dei
trattamenti e lo scambio di informazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della
finanza pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita banca
dati alla quale
possono accedere anche i servizi competenti di cui all'articolo 1, comma
2, lettera g),
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, e provvede al
monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al
presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei complessivi oneri
indicati al comma
1, ovvero, se determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con
il decreto di cui al
comma 3, comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro, della
salute e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12
dell'articolo 13 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla
legge 14 maggio
2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e
dei collegamenti
internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale
delle aree
interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro
degli affari esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di
conversione del presente decreto, promuove la definizione di nuovi
accordi bilaterali
nel settore del trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti,
al fine di ampliare
il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali,
internazionali e
intercontinentali, nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e'
consentito operare a ciascuna parte, dando priorita' ai vettori che si
impegnino a
mantenere i predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi
accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale
per l'aviazione
civile, al fine di garantire al Paese la massima accessibilita'
internazionale e
intercontinentale diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni
temporanee, la cui validita' non puo' essere inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si provvede per 35
milioni di euro per l'anno
2009 a carico delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita', e' altresi'
integrato di 254
milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011
e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si
provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte
dell'INPS di una quota
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni
2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento
dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui
all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme
residue non destinate
alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e con
conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle
erogazioni relative
agli interventi a valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 5,
pari a 54 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011
delle maggiori entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento e' subordinato
all'intervento
integrativo, il sistema degli enti bilaterali eroga la quota di cui al
comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli accordi
interconfederali collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono
le risorse
minime a valere sul territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione
e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il decreto di cui
al comma 3. I
fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo
118 della legge 23
dicembre2000,n. 388,e successive modificazioni, e i fondi di cui
all'articolo 12 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per
misure temporanee
ed eccezionalianche di sostegno al reddito perl'anno 2009, volte alla
tutela dei
lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio
di perdita del
posto di lavoro ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6
agosto 2008.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi interprofessionali per la
formazione continua di
cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, da
parte dei datori di lavoro aderenti, la quota di adesione versata dal
datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza deve essere trasferita al
nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare
eventualmente gia' utilizzato dal datore di lavoro interessato per
finanziare propri
piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni
contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000
euro. Il fondo di
provenienza esegue il trasferimento delle risorse al nuovo fondo entro
novanta giorni
dal ricevimento della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o
costi. Il fondo di provenienza e' altresi' tenuto a versare al nuovo
fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati successivamente
pervenuti dall'INPS per
versamenti di competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, l'INPS rende
disponibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura
che consente ai datori di lavoro di effettuare il trasferimento della
propria quota di
adesione a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo fondo,
a decorrere
dal terzo mese successivo a quello in cui e' avvenuto il trasferimento,
dei versamenti
effettuati dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in
deroga alla vigente
normativa, anche integrate ai sensi del procedimento di cui all'articolo
18 nonche' con le
risorse di cui al comma 1 eventualmente residuate, possono essere
utilizzate con
riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i
contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restando il limite del tetto
massimo
nonche' l'uniformita' dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di
tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle misure in
deroga possono
modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della
compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in
ragione della
armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del
reddito previsti
dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla
concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di
cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, nel
caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali,
anche con riferimento
a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese
stipulate in sede
istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 e recepite in accordi
in sede
governativa entro il 15 giugno 2009, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2,
comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, possono
essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora i piani di
gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura
almeno del 10
per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2008. La
misura dei trattamenti di cui al presente comma e' ridotta del 10 per
cento nel caso di
prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso
di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso
di proroghe
successive alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso
di frequenza di
specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione
professionale,
organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse destinate per l'anno
2009, di cui al
comma 9 del presente articolo, nelle more della definizione degli
accordi con le regioni
e al fine di assicurare la continuita' di trattamenti e prestazioni, il
Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi
disponibili
direttamente alle regioni ed eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito,
ai sensi della
legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, e'
subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione
professionale, secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3.
In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilita' ovvero,
una volta
sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di
riqualificazione
professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies
del decreto-legge
5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni,il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno
del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere
retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i
diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui
all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, puo' essere erogato un
trattamento di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita' nell'ambito delle
risorse finanziarie
destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa.
Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui
all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento
alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge
24 dicembre 2007,
n. 247.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non
oltre il 31
dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti
attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli
operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti, delle imprese di
vigilanza con piu' di
quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per
l'anno 2009, a carico del
Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono destinati 12
milioni di euro a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236,
alla concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro
temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle
imprese e
agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e
successive modificazioni, e ai lavoratori delle societa' derivate dalla
trasformazione
delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della medesima
legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, diun'indennita' pari a
unventiseiesimo
del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria
previsto dalle
vigenti disposizioni, nonche' della relativa contribuzione figurativa e
degli assegni per il
nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro,
nonche' per le
giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al
programma, con le
giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato
disponibile.
L'indennita' e' riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro
pari alla differenza tra il numero massimo di ventisei giornate mensili
erogabili e il
numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del
numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e
indisponibilita'.
L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS
e' subordinata
all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna
impresa o agenzia,
delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in
sede locale dalle
competenti autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle autorita'
marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori licenziati
per giustificato motivo
oggettivo da aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009» e le parole: «e
di 45 milioni di
euro per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di
euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive
modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31
dicembre 2009». Ai fini dell'attuazione del presente comma, e'
autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione.
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della
cassa integrazione
guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di cui all'articolo
1, comma 1, del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3
dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati 30
milioni di euro, per
l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali assegna
alla societa' Italia Lavoro Spa 13 milioni di euro quale contributo agli
oneri di
funzionamento e ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede
a carico del
Fondo per l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive
modificazioni, le parole: «e di 80 milioni di euro per l'anno 2008» sono
sostituite dalle
seguenti: «e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009, ai
soggetti beneficiari delle
provvidenze del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e' altresi'
riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e
pannolini per i neonati di eta' fino a tre mesi. Con decreto del
Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
attuazione del presente
comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperimentazione
sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel
campo
dell'oftalmologia,per l'anno 2009 e' autorizzata la concessione di un
contributo di 1
milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e
la ricerca in
oftalmologia, con sede in Roma. All'onere derivante dal presente comma
si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «Ministero del lavoro e della
previdenza sociale»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base delle
risorse finanziarie disponibili»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i trattamenti di
pensione anticipata di
cui al comma 1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e'
posto a carico del bilancio dello Stato. L'INPGI presenta annualmente al
Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di
ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Al compimento dell'eta'
prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria da parte dei
beneficiari dei
trattamenti di cui al primo periodo, l'onere conseguente e' posto a
carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione connessa agli
scivoli contributivi,
riconosciuti fino ad un massimo di cinque annualita', che rimane a
carico del bilancio
dello Stato».
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipate
per i giornalisti
dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui
all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo
modificato dal comma
18-ter del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009,
sono posti a carico delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo
18, comma 1, lettera
a), del presente decreto.
Art. 19-bis
Istituzione del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria
giovanile
1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) il comma 72 e' sostituito dal seguente:
«72. Al fine di consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque
anni di accedere a
finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla
peculiare attivita'
lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attivita' innovative e
imprenditoriali, e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della gioventu',
il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile»;
b) al comma 73, le parole: «dei Fondi» sono sostituite dalle seguenti:
«del Fondo»;
c) il comma 74 e' sostituito dal seguente:
«74. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del
Ministro con
delega per la gioventu', di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dello
sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente disposizione, sono disciplinate le modalita' operative di
funzionamento
del Fondo di cui al comma 72».
Art. 19-ter
Indennizzi per le aziende commerciali in crisi
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207, e'
concesso, con le medesime modalita' ivi previste, a tutti i soggetti che
si trovano in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto
legislativo nel periodo
compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011.
2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
28 marzo 1996, n.
207, dovuta dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle
prestazioni previdenziali
degli esercenti attivita' commerciali presso l'Istituto nazionale della
previdenza sociale,
e' prorogata, con le medesime modalita', fino al 31 dicembre 2013.
3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo
1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31
gennaio 2012.
4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e'
erogato agli aventi
diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico
di vecchiaia.
Art. 20.
Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di
progetti facenti
parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo
regime di
contenzioso amministrativo
1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con
la contingente
situazione economico finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa
per investimenti, compresi quelli necessari per la messa in sicurezza
delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente
per materia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono individuati gli
investimenti pubblici di competenza statale, ivi inclusi quelli di
pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati nell'ambito del
Quadro Strategico
Nazionale programmazione nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo
economico del
territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed i connessi
riflessi sociali, nel
rispetto degli impegni assunti a livello internazionale. Il decreto di
cui al presente
comma e' emanato di concerto anche con il Ministro dello sviluppo
economico quando
riguardi interventi programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per
quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con
decreto del
Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di
Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i tempi di tutte
le fasi di
realizzazione dell'investimento e il quadro finanziario dello stesso.
Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati, nominati con i
medesimi
provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora l'adozione
degli atti e dei
provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'investimento; vigila
sull'espletamento delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla stipula dei
contratti e sulla cura
delle attivita' occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a
tale fine. Esercita ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio
coinvolgimento degli
enti e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento degli
stessi ed il rispetto
dei tempi. Puo' chiedere agli enti coinvolti ogni documento utile per
l'esercizio dei
propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia possibile rispettare
i tempi stabiliti
dal cronoprogramma, il commissario comunica senza indugio le circostanze
del ritardo al
Ministro competente, ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai
Presidenti delle
province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano
circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale dell'investimento, il
commissario
straordinario delegato propone al Ministro competente ovvero al
Presidente della Giunta
regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano
la revoca
dell'assegnazione delle risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario
ha, sin dal
momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e
ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, previsti
dall'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio
1997, n. 135,
comunque applicabile per gli interventi ivi contemplati. Resta fermo il
rispetto delle
disposizioni comunitarie, nonche' di quanto disposto dall'articolo 8,
comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il
commissario puo'
avvalersi degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto
competente in via
ordinaria per la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario
non possono
comportare oneri privi di copertura finanziaria in violazione
dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza
pubblica, in contrasto
con gli obiettivi correlati con il patto di stabilita' con l'Unione
europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il coordinamento e la
vigilanza sui
commissari al Ministro competente per materia che esplica le attivita'
delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del
bilancio dello Stato. Per gli interventi di competenza regionale il
Presidente della
Giunta Regionale individua la competente struttura regionale. Le
strutture di cui al
presente comma segnalano alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato
nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale esercizio
dell'azione di
responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo sono
comunicati agli interessati
a mezzo fax o posta elettronica all'indirizzo da essi indicato.
L'accesso agli atti del
procedimento e' consentito entro dieci giorni dall'invio della
comunicazione del
provvedimento. Il termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale
amministrativo regionale avverso i provvedimenti emanati ai sensi del
presente articolo
e' di trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza,
comunque acquisita.
Il ricorso principale va depositato presso il T.a.r. entro cinque giorni
dalla scadenza del
termine di notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere
depositata attestazione dell'ufficiale giudiziario che il ricorso e'
stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata entro cinque
giorni da quando
e' disponibile. Le altre parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del
ricorso principale e entro lo stesso termine possono proporre ricorso
incidentale; il
ricorso incidentale va depositato con le modalita' e termini previsti
per il ricorso
principale. I motivi aggiunti possono essere proposti entro dieci giorni
dall'accesso agli
atti e vanno notificati e depositati con le modalita' previste per il
ricorso principale. Il
processo viene definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del
termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente; il
dispositivo della
sentenza e' pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i
criteri di cui all'articolo 26, quarto comma, della legge 6 dicembre
1971 n. 1034. Le
misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare,
in alcun caso, la sospensione o la caducazione degli effetti del
contratto gia' stipulato,
e, in caso di annullamento degli atti della procedura, il giudice puo'
esclusivamente
disporre il risarcimento degli eventuali danni, ove comprovati, solo per
equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo' comunque
eccedere la
misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite
se il ricorrente
fosse risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica presentata
in gara. Se la
parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa
grave si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice di procedura
civile. Per quanto
non espressamente disposto dal presente articolo, si applica l'articolo
23-bis della legge
6 dicembre 1971 n. 1034 e l'articolo 246 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e
successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del presente articolo
non si applica il
termine di trenta giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice
dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006,
n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro
competente per materia in relazione alla tipologia degli interventi, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per la
corresponsione dei
compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma
2. Alla
corrispondente spesa si fara' fronte nell'ambito delle risorse assegnate
per la
realizzazione dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma
3, quarto e quinto
periodo, il compenso non e' erogato qualora non siano rispettati i
termini per
l'esecuzione dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con
decreti del Presidente della Giunta regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di
interesse nazionale si applica quanto specificamente previsto dalla
Parte II, Titolo III,
Capo IV, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai
progetti definitivi di infrastrutture e insediamenti produttivi
strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV, del
citato codice di cui al
decreto legislativo n. 163 del 2006, approvati prima della data di
entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 142, si
applicano i limiti
acustici previsti nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del
Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo 11, comma 2, del
citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia
adottata dalla
conferenza di servizi, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i
pareri, le
concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le approvazioni, i
nullaosta, previsti da
leggi statali e regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso
il proprio dissenso
nell'ambito della conferenza di servizi, l'amministrazione statale
procedente, d'intesa
con la regione interessata, valutate le specifiche risultanze della
conferenza di servizi e
tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse in detta sede, assume
comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera. Nel caso in
cui la determinazione di conclusione del procedimento di localizzazione
dell'opera non
si realizzi a causa del dissenso espresso da un'amministrazione dello
Stato preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita' ovvero dalla regione
interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del
decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e realizzazione delle
infrastrutture e degli
insediamenti produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della
struttura tecnica di missione prevista dall'articolo 163, comma 3,
lettera a), del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere,
pari a 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle opere di cui al
presente comma da
parte della Banca europea per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e
dei trasporti predispone forme appropriate di collaborazione con la BEI
stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli interventi
relativi alle opere
infrastrutturali identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche,
approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica
con
delibera n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento
ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato dalla legge 21
dicembre 2001,
n. 443, ovvero identificate nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento
europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza
per le gallerie
della rete stradale transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III,
Capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, nel rispetto dei
requisiti e delle
specifiche necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da partedella
BEI e del
principio di sussidiarieta' al quale questa e' tenuta statutariamente ad
attenersi.
10-quinquies. Ai fini di cui al comma 10-quater, il Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti comunica ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal
Documento di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo
1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
suscettibili di poter
beneficiare di un finanziamento da parte della BEI stessa.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale
escavato nel corso
dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di
costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato
scavato»; b) all'articolo
186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto
previsto
dall'articolo 185,».
Art. 21.
Finanziamento legge obiettivo
1. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere
strategiche di
preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
443, e successive
modificazioni, e' autorizzata la concessione di due contributi
quindicennali di 60 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2009 e 150 milioni di euro annui a
decorrere
dall'anno 2010.
2. Alla relativa copertura si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
3. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica conseguenti
all'attualizzazione del contributo pluriennale autorizzato dal
precedente comma 1, ai
sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto
dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
provvede mediante
corrispondente utilizzo per 350 milioni di euro per l'anno 2011, in
termini di sola cassa,
del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, come
incrementato dall'articolo 1, comma 11 e dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23
ottobre 2008, n. 162, e per la restante quota mediante corrispondente
utilizzo delle
maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 22.
Estensione delle competenze della Cassa Depositi e Prestiti
1. All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo le parole
«dalla garanzia dello Stato.» sono aggiunte le seguenti «L'utilizzo dei
fondi di cui alla
presente lettera, e' consentito anche per il compimento di ogni altra
operazione di
interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei
confronti dei
medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa,
tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette
operazioni
potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma
11, lettera
b).».
2. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera
d), e' aggiunta
la seguente lettera e): «i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse
dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a
finanziamento».
3. Ai fini della costituzione della Societa' di Gestione di cui al
decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 277 del 26
novembre 2008, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e' autorizzato a
compiere
qualsiasi atto necessario per la costituzione della societa', ivi
compresa la sottoscrizione
della quota di propria competenza del capitale sociale iniziale della
stessa Societa', pari
a euro 48 mila. Al relativo onere, per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali»
della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. Al conferimento delle somme
della quota di
capitale della predetta societa' da effettuarsi all'atto della
costituzione provvede la
societa' Fintecna S.p.A., con successivo rimborso da parte del Ministero
dell'economia e
delle finanze a valere sulle risorse autorizzate dal presente comma.
Art. 23.
Detassazione dei microprogetti di arredo urbano o di interesse locale
operati dalla
societa' civile nello spirito della sussidiarieta'
1. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di
cittadini organizzati
possono formulare all'ente locale territoriale competente proposte
operative di pronta
realizzabilita', nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o
delle clausole di
salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi
ed i mezzi di
finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. L'ente locale provvede
sulla proposta,
con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed
uffici interessati,
fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre
apposito
regolamento per disciplinare le attivita' ed i processi di cui al
presente comma.
2. Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa
si intende
respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale puo', con motivata
delibera, disporre
l'approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 1, regolando
altresi' le fasi
essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La
realizzazione
degli interventi di cui al presente articolo che riguardino immobili
sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistico-ambientale e' subordinata al
preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge
vigenti. Si applicano in
particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio
indisponibile
dell'ente competente.
4. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 non puo' in ogni caso
dare luogo ad
oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta
eccezione per
l'imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle
proposte e la
realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo
fiscale, ammesse in
detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute,
nella misura del
36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalita' di
cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di
attuazione, e per il
periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo
articolo 1.
Successivamente, ne sara' prevista la detrazione dai tributi propri
dell'ente competente.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nelle
regioni a statuto ordinario
a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo che
le leggi regionali vigenti siano gia' conformi a quanto previsto dai
commi 1, 2 e 3 del
presente articolo. Resta fermo che le regioni a statuto ordinario
possono ampliare o
ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui al periodo
precedente. E' fatta in
ogni caso salva la potesta' legislativa esclusiva delle regioni a
statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 24.
Attuazione della decisione 2003/193/CE in materia di recupero di aiuti
illegittimi
1. Al fine di dare completa attuazione alla decisione 2003/193/CE della
Commissione,
del 5 giugno 2002, il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non
corrisposte e dei
relativi interessi conseguente all'applicazione del regime di esenzione
fiscale previsto
dagli articoli 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e 66,
comma 14, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, in favore delle societa' per azioni a
partecipazione pubblica
maggioritaria, esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi
del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n.
267, e' effettuato dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del
decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni,
con la legge 6
aprile 2007, n. 46, secondo i principi e le ordinarie procedure di
accertamento e
riscossione previste per le imposte sui redditi. Per il recupero
dell'aiuto non assume
rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla
legge 27 dicembre 2002,
n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e
dei relativi interessi
di cui al comma 1, calcolati ai sensi dell'articolo 3, terzo comma,
della decisione
2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun
periodo di
imposta nel quale l'aiuto e' stato fruito, deve essere effettuato tenuto
conto di quanto
gia' liquidato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 15 febbraio
2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla legge 6 aprile 2007, n.
46.
3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli avvisi di
accertamento di cui al
comma 1, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto,
contenenti l'invito al pagamento delle intere somme dovute, con
l'intimazione che, in
caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi
di presentazione del ricorso, si procede, ai sensi del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo a titolo
definitivo della
totalita' delle somme non versate, nonche' degli ulteriori interessi
dovuti. Non si fa
luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per violazioni di
natura tributaria e di
ogni altra specie comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti
disposizioni. Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei
pagamenti e della
sospensione in sede amministrativa e giudiziale.
4. Gli interessi di cui al comma 2, sono determinati in base alle
disposizioni di cui al
capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile
2004,
secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in
relazione al recupero
dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dall'articolo 24 della legge 25
gennaio 2006, n.
29. Il tasso di interesse da applicare e' il tasso in vigore alla data
di scadenza
ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non
corrisposte con
riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero
dell'aiuto.
5. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
decreto-legge 8 aprile
2008, n. 59, convertito, con modificazioni , dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101.
Art. 25.
Ferrovie e trasporto pubblico locale
1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze e'
istituito un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato
s.p.a. con una
dotazione di 960 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del
Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, si
provvede alla ripartizione del fondo e sono definiti tempi e modalita'
di erogazione delle
relative risorse.
2. Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico,
al fine della stipula
dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto
ordinario con
Trenitalia s.p.a., e' autorizzata la spesa di 480 milioni di euro per
ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011. L'erogazione delle risorse e' subordinata alla
stipula dei nuovi
contratti di servizio che devono rispondere a criteri di efficientamento
e
razionalizzazione per garantire che il fabbisogno dei servizi sia
contenuto nel limite degli
stanziamenti di bilancio dello Stato, complessivamente autorizzati e
delle eventuali
ulteriori risorse messe a disposizione dalle Regioni per i contratti di
servizio di
competenza, nonche' per garantire che, per l'anno 2009, non vi siano
aumenti tariffari
nei servizi di trasporto pubblico regionale e locale. Quota parte delle
risorse deve
essere finalizzata all'incremento e al miglioramento del materiale
rotabile dedicato al
trasporto pubblico ferroviario. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuate la
quota destinata
all'acquisto di nuovo materiale rotabile e la destinazione delle risorse
per i diversi
contratti.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 pari a 1.440
milioni di euro per
l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,
si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le
aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture ai sensi
dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Ferrovie dello Stato s.p.a. presenta annualmente al Ministro
dell'economia e delle
finanze una relazione sui risultati della attuazione del presente
articolo, dando evidenza
in particolare del rispetto del criterio di ripartizione, in misura pari
rispettivamente al
15% e all'85%, delle quote di investimento riservate al nord e al sud
del Paese.
5. Gli importi oggetto di recupero conseguenti all'applicazione delle
norme dell'articolo
24 sono riassegnati ad un Fondo da ripartire tra gli enti pubblici
territoriali per le
esigenze di trasporto locale, non ferroviario, con decreto del Ministro
dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la
Conferenza Unificata, sulla base di criteri che assicurano l'erogazione
delle somme agli
enti che destinano le risorse al miglioramento della sicurezza,
all'ammodernamento dei
mezzi ed alla riduzione delle tariffe.
Art. 26.
Privatizzazione della societa' Tirrenia
1. Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di
privatizzazione della Societa'
Tirrenia di Navigazione S.p.A. e delle societa' da questa controllate, e
la stipula delle
convenzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e'
autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,
2010 e 2011. Le
risorse sono erogate previa verifica da parte della Commissione Europea
della
compatibilita' della convenzione con il regime comunitario ai sensi
dell'articolo 1,
comma 999, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 65 milioni
di euro per ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al
Fondo per le aree
sottoutilizzate, a valere sulla quota destinata alla realizzazione di
infrastrutture ai sensi
dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per un importo, al
fine di compensare
gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 195 milioni di
euro per l'anno 2009, a
130 milioni per l'anno 2010 e a 65 milioni per l'anno 2011.
3. All'articolo 57 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, in fine, e' aggiuntoil seguente periodo: «Le disposizioni
di cui al presente
comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2010.»;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 27.
Accertamenti.
1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1997, n. 218,
sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi
dovuti in caso di
definizione agevolata di cui al comma 1-bis;
d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori
imposte, ritenute e
contributi di cui alla lettera c) »;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito
di cui al comma 1
mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme
dovute entro
il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
Alla
comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento
rateale,
l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la
quietanza
dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza
dell'adesione la misura
delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla meta'.
1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito di cui al
comma 1 deve
essere effettuato con le modalita' di cui all'articolo 8, senza
prestazione delle garanzie
ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate
successive alla prima
sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno
successivo al versamento
della prima rata.
1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma 1-bis il
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a
ruolo a titolo
definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del
Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater del
presente articolo
non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di
constatazione definibili ai
sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, per i quali non sia stata prestata
adesione e con
riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle
violazioni indicate nei
processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e
all'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. »;
c) i commi 2 e 3 sono abrogati:
1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le
seguenti lettere: «bbis)
le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione
agevolata di
cui al comma 1-bis; b-ter) i motivi che hanno dato luogo alla
determinazione delle
maggiori imposte di cui alla lettera b-bis)»; b) dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contribuente puo' prestare adesione ai contenuti dell'invito
di cui al comma 1.
Per le modalita' di definizione dell'invito, compresa l'assenza della
prestazione delle
garanzie previste dall'articolo 8, per la misura degli interessi e per
le modalita' di
computo degli stessi in caso di versamento rateale, nonche' per i poteri
del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate in caso di mancato pagamento delle
somme dovute per
la definizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5,
commi 1-bis, 1-ter e 1-
quater. In presenza dell'adesione all'invito di cui al comma 1 del
presente articolo, la
misura delle sanzioni indicata nell'articolo 3, comma 3, applicabile per
ciascun tributo
di cui all'articolo 1, comma 2, e' ridotta alla meta'.».
2. La comunicazione dell'adesione effettuata ai sensi dei commi1,
lettera b), e 1-bis del
presente articolo, deve essere effettuata con le modalita' previste dal
provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato in attuazione
dell'articolo 83, comma
18-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano
con riferimento
agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere
dal 1 gennaio 2009.
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 2 si applicano agli
inviti di cui all'articolo
11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, emessi dagli uffici
dell'Agenzia delle
entrate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del
presente decreto.
4. Dopo l'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, e' aggiunto
il seguente:
«Art. 10-ter (Limiti alla possibilita' per l'Amministrazione finanziaria
di effettuare
accertamenti presuntivi in caso di adesione agli inviti a comparire ai
fini degli studi di
settore). - 1. In caso di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis
del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai contenuti degli inviti di cui al
comma 3-bis
dell'articolo 10, relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre
2006 e successivi, gli
ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all'articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo
periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono
essere effettuati
qualora l'ammontare delle attivita' non dichiarate, con un massimo di
50.000 euro, sia
pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini
dell'applicazione della
presente disposizione, per attivita', ricavi o compensi si intendono
quelli indicati al
comma 4, lettera a), dell'articolo 10. 2. La disposizione di cui al
comma 1 del presente
articolo, si applica a condizione che non siano irrogabili, per
l'annualita' oggetto
dell'invito di cui al comma precedente, le sanzioni di cui ai commi
2-bis e 4-bis,
rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471,
nonche' al comma 2-bis, dell'articolo 32, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n.
446 »
4-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218,
sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «
in forma
societaria » sono inserite le seguenti: « , e in caso di societa' che
optano per la
trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del medesimo testo
unico»; b) il comma
3 e' abrogato.
4-ter. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e
successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Fermo
restando quanto
previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla meta'
se l'avviso di
accertamento e di liquidazione non e' stato preceduto dall'invito di cui
all'articolo 5 o di
cui all'articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica nei casi in
cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell'articolo
5-bis econ
riferimento alle maggiori imposte e alle altre somme relative alle
violazioni indicate
nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di
cui all'articolo 41-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive
modificazioni, e all'articolo 54, quarto comma, del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».
5. L'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si
applica anche alle
somme dovute per il pagamento ditributi e deirelativi interessi
agliuffici e agli enti di
cui al comma 1 del medesimo articolo, in base ai processi verbali di
constatazione.
6. In caso di pericolo per la riscossione, dopo la notifica, da parte
dell'ufficio o ente, del
provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, si
applicano, per tutti gli
importi dovuti, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, dell'articolo
22, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Le misure cautelari adottate in relazione ai provvedimenti indicati
al comma 6 del
presente articolo, perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza
del termine di
pagamento della cartella di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per gli importi iscritti a
ruolo.
8. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, dopo l'ultimo
periodo e' aggiunto il seguente: « A tal fine l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate si avvale
anche del potere di cui all'articolo 32, primo comma n. 7), del decreto
del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51, secondo comma n. 7),
del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ».
9. Per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le
dichiarazioni IVA delle
imprese di piu' rilevante dimensione, l'Agenzia delle entrate attiva un
controllo
sostanziale, di norma,entro l'anno successivo a quello della
presentazione.
10. Si considerano imprese di piu' rilevante dimensione quelle che
conseguono un volume
d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo
e' gradualmente
diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le
modalita' della
riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate,
tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del
comma 9.
11. Il controllo sostanziale previsto dal comma 9 e' realizzato in modo
selettivo sulla
base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo
di appartenenza
dell'impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola
impresa, dei soci, delle
partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti
fiscali.
12.Le istanze di interpello di cui all'articolo 11, comma 5, della legge
27 luglio 2000, n.
212, all'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
all'articolo 37-bis, comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n.
600, proposte
dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo
le modalita' di
cui al decreto del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 195,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1997, ed il rispetto della
soluzione interpretativa
oggetto della risposta viene verificato nell'ambito del controllo di cui
al precedente
comma 9.
13. Ferme restando le previsioni di cui ai commi da 9 a 12, a decorrere
dal 1o gennaio
2009, per i contribuenti con volume d'affari, ricavi o compensi non
inferiore a cento
milioni di euro, le attribuzioni ed i poteri previsti dagli articoli 31
e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche'
quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n.
633, sono demandati alle strutture individuate con il regolamento di
amministrazione
dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 71 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
14. Alle strutture di cui al comma 13 sono demandate le attivita':
a) di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis, del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai periodi d'imposta in
corso alla data del 31
dicembre 2006 e successivi;
b) di controllo formale previsto dall'articolo 36-ter del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa ai periodi d'imposta in
corso alla data del
31 dicembre 2006 e successivi;
c) di controllo sostanziale con riferimento alla quale, alla data del 1o
gennaio 2009,
siano ancora in corso i termini previsti dall'articolo 43 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) di recupero dei crediti o inesistenti utilizzati in compensazione ai
sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con riferimento ai
quali, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, siano in corso i termini per il
relativo recupero;
e) di gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza
delle strutture
stesse.
e-bis) di rimborso in materia di imposte dirette e di imposta sul valore
aggiunto,
relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e
successivi.
15. L'Agenzia delle Entrate svolge i compiti previsti dal presente
articolo e procede alla
riorganizzazione ai sensi del comma 13 con le risorse umane e
finanziarie assegnate a
legislazione vigente.
16. Salvi i piu' ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione
che comporta
l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura
penale per il reato
previsto dall'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74, l'atto di cui
all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso
a seguito del
controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento
unificato per la
riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a
pena di decadenza,
entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo
utilizzo.
17. La disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dalla data
di presentazione
del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti
inesistenti utilizzati in
compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in
vigore del
presente decreto siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma
dell'articolo 43
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
dell'articolo 57
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento
delle somme
dovute e' punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della
misura dei crediti
stessi.
19. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato
dall'ufficio, comunque non
inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di
recupero di cui al comma
16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi
dell'articolo 15-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
20. Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che
risultano dovute
in base all'atto di recupero di cui all'articolo 1, comma 421, della
legge 30 dicembre
2004, n. 311, e al comma 16 del presente articolo, si applica il termine
previsto
dall'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. 21. In relazione alle disposizioni di cui ai
commi da 16 a 20, le
dotazioni finanziarie della missione di spesa « Politiche
economicofinanziarie e di
bilancio» sono ridotte di 110 milioni di euro per l'anno 2009, di 165
milioni di euro per
l'anno 2010 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.
21-bis. Al fine di potenziare le capacita' di accertamento
dell'amministrazione
finanziaria, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' avvalersi del
personale del
Ministero dell'economia e delle finanze, attualmente in servizio presso
le direzioni
territoriali dell'economia e delle finanze, previa adeguata formazione
specialistica.
21-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono apportate le
seguenti
modificazioni: a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. In caso di omessa intestazione ovvero di mancata trasmissione
delle relative
informazioni ai sensi del comma 3, il Ministero dell'economia e delle
finanze applica nei
riguardi della societa' Poste italiane S.p.A., delle banche e degli
altri operatori
finanziari autori dell'illecito una sanzione amministrativa pecuniaria
nella misura
prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, con riferimento all'ammontare delle risorse di cui al
comma 3 del
presente articolo per le quali risulta omessa l'intestazione ovvero la
trasmissione delle
relative informazioni. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica il corretto
adempimento degli obblighi di cui al comma 3 da parte della societa'
Poste italiane
S.p.A, delle banche e degli altri operatori finanziari, anche
avvalendosi del Corpo della
guardia di finanza, che opera a tal fine con i poteri previsti dalle
leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto»;
b) al comma 7, alinea, le parole da: « previa verifica dei presupposti »
fino a: «quote
delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: « fino a una percentuale
non superiore al
30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale
o
amministrativo, le quote delle risorse, rese disponibili per massa e in
base a criteri
statistici,»;
c) dopo il comma 7-ter e' inserito il seguente:
«7-quater. Con decreto interdipartimentale del Capo del Dipartimento
della Ragioneria
generale dello Stato, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle
entrate e con il
Capo del Dipartimento della pubblica sicurezza, la percentuale di cui
all'alinea del
comma 7 puo' essere elevata fino al 50 per cento in funzione del
progressivo
consolidamento dei dati statistici.».
Art. 28.
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a.
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, escutono le fideiussioni e le polizze fideiussorie a
prima richiesta
acquisite a garanzia di propri crediti di importo superiore a
duecentocinquanta milioni di
euro entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti
dell'escussione; a tal fine, esse
notificano al garante un invito, contenente l'indicazione delle somme
dovute e dei
presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo
garantito entro trenta
giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di
garanzia. In caso di
inadempimento del garante, i predetti crediti sono iscritti a ruolo, in
solido nei confronti
del debitore principale e dello stesso garante, entro trenta giorni
dall'inutile scadenza
del termine di pagamento contenuto nell'invito.
2. I dipendenti pubblici che non adempiono alle disposizioni previste
dal comma 1 del
presente articolo sono soggetti al giudizio di responsabilita' dinanzi
alla Corte dei conti.
Art. 29.
Meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva
copertura delle
agevolazioni fiscali
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, dell'articolo 5, del
decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, sul
monitoraggio dei crediti di imposta si applicano anche con riferimento a
tutti i crediti di
imposta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
tenendo conto degli
oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime. In
applicazione del
principio di cui al presente comma, al credito di imposta per spese per
attivita' di
ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si
applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283,
della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli stanziamenti nel
bilancio dello
Stato sono pari a 375,2 milioni di euro per l'anno 2008, a 533,6 milioni
di euro per
l'anno 2009, a 654 milioni di euro per l'anno 2010 e a65,4 milioni di
euro per l'anno
2011. A decorrere dall'anno 2009, al fine di garantire congiuntamente la
certezza delle
strategie di investimento, i diritti quesiti, nonche' l'effettiva
copertura finanziaria, la
fruizione delcredito di imposta suddetto e' regolatacome segue:
a) per le attivita' di ricerca che, sulla base di atti o documenti
aventi data certa,
risultano gia' avviate prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, i
soggetti interessati inoltrano per via telematica alla Agenzia delle
entrate, entro trenta
giorni dalla data di attivazione della procedura di cui al comma 4, a
pena di decadenza
dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore della
predetta Agenzia;
l'inoltro del formulario vale come prenotazione dell'accesso alla
fruizione del credito
d'imposta;
b) per le attivita' di ricerca avviate a partire dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto, la compilazione del formulario da parte dei soggetti
interessati ed il suo inoltro
per via telematica alla Agenzia delle entrate vale come prenotazione
dell'accesso alla
fruizione del credito di imposta successiva a quello di cui alla lettera
a).
3. L'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dai formulari
pervenuti, esaminati
rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica
telematicamente e
con procedura automatizzata ai soggetti interessati:
a) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera a),
esclusivamente un
nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del
credito di imposta e'
possibile nell'esercizio in corso ovvero, in caso di esaurimento delle
risorse disponibili in
funzione delle disponibilita' finanziarie, negli esercizi successivi;
b) relativamente alle prenotazioni di cui al comma 2, lettera b), la
certificazione
dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della
relativa prenotazione,
nonche' nei successivi novantagiorni l'eventuale diniego, in ragione
della capienza. In
mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi novanta
giorni dalla data di
comunicazione della certificazione dell'avvenuta prenotazione.
4. Per il credito di imposta di cui al comma 2, lettera b), i soggetti
interessati espongono
nel formulario, secondo la pianificazione scelta, l'importo delle spese
agevolabili da
sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a
quello di
accoglimento della prenotazione e, in ogni caso, non oltre la chiusura
del periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009. L'utilizzo del
credito d'imposta per il
quale e' comunicato il nulla-osta e' consentito, fatta salva l'ipotesi
di incapienza,
esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui al primo
periodo e, in
ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, al 30
per cento, nell'anno
di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno
successivo.
5. Il formulario per la trasmissione dei dati di cui ai commi da 2 a 4
del presente articolo
e' approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,
adottato entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel
presente decreto.
Entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento e' attivata la
procedura per la
trasmissione del formulario.
6. Per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in
corso al 31
dicembre 2008, i contribuenti interessati alledetrazioni di cui agli
articoli 1, commi da
344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fermi restando i
requisiti e le altre
condizioni previsti dalle relative disposizioni normative, inviano
all'Agenzia delle
entrate apposita comunicazione, nei termini e secondo le modalita'
previsti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro
trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Con il
medesimo provvedimento puo' essere stabilito che la comunicazione sia
effettuata
esclusivamente in via telematica, anche tramite i soggetti di cui
all'articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive
modificazioni, e sono stabiliti i termini e le modalita' di
comunicazione all'Agenzia delle
entrate dei dati in possesso dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente
(ENEA) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. Il
predetto decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, entro trenta
giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
comunque
modificato con decreto di natura non regolamentare al fine di
semplificare le
procedure e di ridurre gli adempimenti amministrativi a carico dei
contribuenti. Per le
spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 la detrazione
dall'imposta lorda deve
essere ripartita in cinque rate annuali di pariimporto.
7. Nell'ambito del monitoraggio di cui al comma 1 sull'effettivo
utilizzo dei crediti di
imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive
modificazioni, l'Agenzia delle entrate effettua, nell'anno 2009,
verifiche mirate volte
ad accertare l'esistenza di risorse formalmente impegnate ma non
utilizzate o non
utilizzabili. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del
presente comma in
considerazione dell'effettivo utilizzo dei predetti crediti di imposta,
le risorse
finanziarie a tale fine preordinate, nonche' altre risorse
complessivamente disponibili
relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti
presso la contabilita'
speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.155,6 milioni di
euro. Le predette
risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 286,3
milioni di euro per
l'anno 2009, di 263,1 milioni di euro per l'anno 2010, di 341,8 milioni
di euro per l'anno
2011 e di 264,4 milioni di euro per l'anno 2013.
8. Soppresso.
9. Soppresso.
10. Soppresso.
11. Soppresso.
Art. 30.
Controlli sui circoli privati
1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del
testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e all'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi
siano in possesso
dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e, ad
esclusione delle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei requisiti di cui al comma
5 del presente
articolo, trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate, al
fine di consentire
gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali
mediante un apposito
modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del
Direttore
dell'Agenzia delle entrate.
2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabiliti i
tempi e le modalita' di trasmissione del modello di cui al comma 1,
anche da parte delle
associazioni gia' costituite alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad
esclusione delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in possesso dei
requisiti di cui al
comma 5 del presente articolo, nonche' le modalita' di comunicazione da
parte
dell'Agenzia delle entrate in merito alla completezza dei dati e delle
notizie trasmessi
ai sensi del comma 1.
3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 e' assolto anche dalle
societa' sportive
dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.
289.
3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle
associazioni pro loco che
optano per l'applicazione delle norme di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e agli
enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Comitato
olimpico nazionale
italiano che non svolgono attivita' commerciale.
4. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dopo
il comma 2 e'
inserito il seguente:
«2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai sensi del comma 1,
lettera a), numero
3), anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo
di somme
provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente
raccolte, a
favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei
settori di cui al
medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione diretta di progetti
di utilita'
sociale».
5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto
legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni
di volontariato di cui
alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attivita' commerciali
diverse da
quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25
maggio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.
5-bis. Al comma 2 dell'articolo 10 del testo unico delle disposizioni
concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 347, e
successive modificazioni, le parole: « quarto e quinto periodo » sono
sostituite dalle
seguenti: «quarto, quinto e nono periodo».
5-ter. Le norme di cui al comma 5-bis si applicano fino al 31 dicembre
2009.
5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 5-bis e 5-ter,
pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti di
partecorrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate
dalla Tabella C
allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
Art. 30-bis
Disposizioni fiscali in materia di giochi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009, il prelievo erariale unico di cui
all'articolo 39,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e'
determinato, in
capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti
aliquote per scaglioni
di raccolta delle somme giocate:
a) 12,6 per cento fino a concorrenza di una raccolta pari a quella
dell'anno 2008;
b) 11,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un
importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;
c) 10,6 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un
importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta
del 2008;
d) 9 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un
importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta
del 2008;
e) 8 per cento sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del
2008, pari ad un
importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008.
2. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, comma 13-bis, del
decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni, e dai relativi decreti direttoriali
di applicazione, gli
importi dei versamenti periodici del prelievo erariale unico dovuti dai
soggetti passivi
di imposta in relazione ai singoli periodi contabili sono calcolati
assumendo un'aliquota
pari al 98 per cento di quella massima prevista dal comma 1, lettera a).
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.
462, si applicano alle somme dovute a norma dell'articolo 39-ter, comma
3, del decretolegge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, nonche' dell'articolo 14-quater, comma 3, del
decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Le garanzie
previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute
nel caso in cui
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la
fideiussione gia'
presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti
del prelievo
erariale unico, sia di importo superiore rispetto alla somma da
rateizzare. La lettera f)
del comma 13-bis dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 2003, e successive modificazioni,
e' abrogata.
4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i commi 281 e
282 sono sostituiti
dai seguenti:
«281. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali per
quanto di sua competenza, e' determinata la quota parte delle entrate
erariali ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro
affidati in concessione
allo Stato destinata al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per
il
finanziamento dello sport, e all'Unione nazionale per l'incremento delle
razze equine
(UNIRE), limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse.
282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate
erariali ed extraerariali di cui al comma 281 nonche' le modalita' di
trasferimento
periodico al CONI e all'UNIRE sono determinate entro il 31 marzo di ogni
anno con
provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di
concerto con il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e, limitatamente
all'UNIRE, con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per gli anni
2009 e 2010 la
quota di cui al comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore
del CONI e in 150
milioni di euro in favore dell'UNIRE».
5. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma
1 rilevate
annualmente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una
quota
complessivamente pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico,
ripartita in parti
uguali, e' assegnata, in funzione del processo di risanamento
finanziario e riassetto dei
relativi settori, anche progressivamente, alle attivita' istituzionali
del CONI e
dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento
della medesima
UNIRE, nonche' all'incremento del monte premi e delle provvidenze per
l'allevamento
dei cavalli, in ogni caso in misura non superiore a 140 milioni di euro
per ciascun ente.
6. Dal 1° gennaio 2009, nei confronti del CONI e dell'UNIRE, cessano gli
effetti di cui
all'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2008, n.
149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, e successive
modificazioni,
fatto salvo quanto previsto dal quarto periodo del predetto comma 7.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le
maggiori entrate
derivanti dal comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e'
disposta la destinazione delle eventuali maggiori entrate, che risultino
comunque
eccedenti rispetto ai predetti oneri, anche in parte, al fondo di cui
all'articolo 81,
comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al fondo di cui all'articolo 61,
comma 17, del
medesimo decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero all'entrata del bilancio dello
Stato.
Art. 31.
IVA servizi televisivi
1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 il n. 123-ter della Tabella A, Parte
terza, allegata al
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e' soppresso.
2. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, e'
sostituito dal. seguente:
«Art. 2. (Periodo di applicazione) - 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1 si applicano nei
limiti temporali previsti dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del
12 febbraio 2008,
che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di
imposta sul valore
aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta
sul valore
aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a
determinati servizi
prestati tramite mezzi elettronici.
3. L'addizionale di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si
applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in vigore del
presente decreto, anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla
quota di
ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo
contenuto
nonche' ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a
sollecitare la credulita'
popolare che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a
pagamento. Nel
citato comma il terzo periodo e' cosi' sostituito: «Ai fini del presente
comma, per
materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici,
con i relativi
supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria,
cinematografica, audiovisiva o
multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o
telematico, in cui
siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non
simulati tra adulti
consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su
proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare
entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso
decreto sono definite
le modalita' per l'attuazione del presente comma anche quanto alle
trasmissioni volte a
sollecitare la credulita' popolare.».
Art. 31-bis
Regime IVA della vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di
persone o di documenti di sosta relativi a parcheggi veicolari.
1. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera e) e' sostituita
dalla seguente:
« e) per la vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti
pubblici urbani di
persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari,
dall'esercente l'attivita'
di trasporto ovvero l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio, sulla
base del prezzo di
vendita al pubblico».
Art. 32.
Riscossione
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'attivita' degli agenti
della riscossione e'
remunerata con un aggio, pari al nove per cento delle somme iscritte a
ruolo riscosse e
dei relativi interessi di mora e che e' a carico del debitore:
a) in misura del 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di
pagamento entro
il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la
restante parte
dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario.»
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le percentuali di cui ai
commi 1 e 5-bis
possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del Ministro
dell'Economia
e delle Finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza
rispetto a quelle
stabilite in tali commi, tenuto conto del carico dei ruoli affidati,
dell'andamento delle
riscossioni e dei costi del sistema.»;
c) il comma 3 e' abrogato;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:«4. L'agente della riscossione
trattiene l'aggio
all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse »;
e) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:«5-bis. Limitatamente alla
riscossione
spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione
nella percentuale
stabilita dal decreto del 4 agosto 2000, del Ministro delle finanze, di
concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto
2000»; e-bis) al
comma 6, alinea, le parole: « Al concessionario » sono sostituite dalle
seguenti: «
All'agente della riscossione» e, alla lettera a), le parole: « il
concessionario » sono
sostituite dalle seguenti: « l'agente della riscossione»;
e-ter) al comma 7-bis, le parole: « al concessionario » sono sostituite
dalle seguenti: «
all'agente della riscossione».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2009.
3. All'articolo 3, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)alla lettera a) le parole « di pari importo» sono soppresse;
b) le lettere c)e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c) le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non
riscosso come riscosso,
riferite a quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad
un tasso di interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali
quote, se comprese
in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilita' presentate
prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e'
effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare. La
tipologia e la
data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con il
decreto di cui alla
lettera a).»
«d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a)e c), sono
rimborsati rispettivamente in
dieci e venti annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007
dai bilanci delle societa' agenti della riscossione. Il riscontro
dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del controllo
sull'inesigibilita' delle
quote, secondo le disposizioni in materia, da effettuarsi a campione,
sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il recupero dei crediti
eventualmente non
spettanti e' effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle
somme dovute a seguito del diniego del discarico o del rimborso da parte
dei soggetti di
cui al comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
dall'art. 1 commi 426 e
426-bis della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le riscossioni conseguite
dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono riversate
all'entrata del bilancio
dello Stato. Le somme incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque
riversate, in
unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.».
4. soppresso
5. All'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Con il piano di cui
all'articolo 160 il
debitore puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei
tributi
amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonche' dei
contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie e dei
relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura
chirografaria anche
se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse
proprie dell'Unione
europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta puo'
prevedere
esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o
contributivo e'
assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le
eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti aicreditori che hanno un grado
di privilegio
inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e
assistenza obbligatorie;
se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il
trattamento non puo'
essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori
chirografari ovvero, nel caso di
suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu'
favorevole.»;
b) al secondo comma sono aggiunte, all'inizio, le seguenti parole: « Ai
fini della proposta
di accordo sui crediti di natura fiscale, ».
6. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60
giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
sono definite le
modalita' di applicazione nonche' i criteri e le condizioni di
accettazione da parte degli
enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.
7. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo l'articolo 16, e' inserito
il seguente:
« Art.16-bis. - (Potenziamento delle procedure di riscossione coattiva
in caso di omesso
versamento delle somme dovute a seguito delle definizioni agevolate) 1.
Con riferimento
ai debitiiscritti a ruolo ai sensi degli articoli 7, comma 5, 8, comma
3, 9, comma 12, 15,
comma 5, e 16, comma 2, della presente legge:
a) il limite di importo di cui all'articolo 76, comma 1, del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ridotto a cinquemila euro;
b) non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 77, comma 2,
dello stesso decreto
del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
c) l'agente della riscossione, una volta decorso inutilmente il termine
di sessanta giorni
dalla notificazione della cartella di pagamento, procede ai sensi
dell'articolo 35, comma
25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248.
1-bis. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano
anche alle
definizioni effettuate ai sensi dell'articolo 9-bis».
7-bis. La misura minima di capitale richiesto alle societa', ai sensi
del comma 3
dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive
modificazioni, per l'iscrizione nell'apposito albo dei soggetti privati
abilitati ad
effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento dei tributi e
quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni e' fissata in
un importo non
inferiore a 10 milioni di euro interamente versato. Dal limite di cui al
precedente
periodo sono escluse le societa' a prevalente partecipazione pubblica.
E' nullo
l'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di
tributi e di altre
entrate degli enti locali a soggetti che non possiedano il requisito
finanziario suddetto.
I soggetti iscritti nel suddetto albo devono adeguare alla predetta
misura minima il
proprio capitale sociale. I soggetti che non abbiano proceduto a detto
adeguamento
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente
decreto decadono dagli affidamenti in corso e sono cancellati dall'albo.
In ogni caso,
fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o
partecipare a gare a
tal fine indette.
Art. 32-bis
Semplificazione delle modalita' di riscossione coattiva
1. L'iscrizione a ruolo delle somme determinate ai sensi delle
disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che risultano dovute a
titolo di contributi
e premi, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso
versamento e'
effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le
vigenti disposizioni in
materia di contenzioso.
2. La societa' di riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e successive
modificazioni, provvede a riversare le somme riscosse agli enti
previdenziali creditori ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive
modificazioni.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con
riferimento ai contributi e
premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in
corso al 31
dicembre 2006 e successivi.
Art. 32-ter
Estensione del sistema di versamento «F24 enti pubblici» ad altre
tipologie di tributi,
nonche' ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi
assicurativi
1. Gli enti e gli organismi pubblici di cui alle tabelle A e B allegate
alla legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonche' le
amministrazioni centrali
dello Stato di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 5
ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre
2007, che per il
versamento dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e delle
ritenute operate
alla fonte per l'imposta sui redditi delle persone fisiche e le relative
addizionali si
avvalgono del modello « F24 enti pubblici », approvato con provvedimento
del Direttore
dell'Agenzia delle entrate 8 novembre 2007, pubblicato nel supplemento
ordinario n.
246 alla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 27 novembre 2007, utilizzano lo
stesso modello «
F24 enti pubblici » per il pagamento di tutti i tributi erariali e dei
contributi e premi
dovuti ai diversi enti previdenziali e assicurativi.
2. Le modalita' di attuazione, anche progressive, delle disposizioni
contenute nel
comma 1 sono definite:
a) con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per i
tributi erariali;
b) con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare di
concerto con gli altri Ministri competenti, per i contributi e i premi.
3. Ai versamenti eseguiti nel corso dell'anno 2008 mediante il modello
«F24 enti
pubblici», approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate 8
novembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 246 alla
Gazzetta Ufficiale n.
276 del 27 novembre 2007, dagli enti e organismi pubblici di cui alle
tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,
nonche' dalle
amministrazioni centrali dello Stato, non si applicano le sanzioni
previste all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni, qualora il
versamento sia stato effettuato tardivamente, ma comunque entro il
secondo mese
successivo alla scadenza stabilita.
Art. 33.
Indennita' per la cosiddetta vacanza contrattuale
1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso
quello in regime di
diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e' disposta
l'erogazione con lo
stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennita' di
vacanza
contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove
non corrisposta
durante l'anno 2008.
2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1
costituiscono
anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire,
in sede
contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito
dell'approvazione del disegno di
legge finanziaria per l'anno 2009.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati per
l'anno 2008 in 257
milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui
al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse
di cui all'articolo
3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con
oneri a carico dei
rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma
146, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al
proprio
personale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al
personale in regime di
diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il cui
trattamento economico e' direttamente disciplinato da disposizioni di
legge.
Art. 34.
LSU Scuola
1. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo 78, comma 31,
della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e' |
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